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DECRETO MINISTERIALE 5 AGOSTO 2002 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2002) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine situate al largo del porto di Chioggia.
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto l'Articolo 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Viste le delibere n. 384 del 14 settembre 2000 e n. 430 del 13 ottobre 2000 della giunta comunale di Chioggia nelle quali e' stata prospettata l'esigenza di tutela della flora e della fauna marina presente negli areali marini rappresentati nell'articolato del presente provvedimento; Vista la nota n. 1848 in data 30 gennaio 2001 con la quale la Capitaneria di porto di Chioggia ha comunicato alla scrivente il parere favorevole della locale commissione consultiva; Vista la nota n. 33784 in data 8 ottobre 2001 con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha comunicato alla scrivente il parere favorevole della locale commissione consultiva; Visto il proprio decreto 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora è stata delegato la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquicoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
DECRETA:
ARTICOLO 1 1. Per le finalità in premessa indicate è istituita una zona di tutela biologica nelle quattro aree di mare delimitate dai seguenti punti: 1ª area: A 45° 14' 10’’ N 12° 23' 40’’ E B 45o 11' 50’’ N 12° 27' 40’’ E C 45o 10' 30’’ N 12° 25' 90’’ E D 45° 12' 80’’ N 12° 21' 80’’ E 2ª area: A 45° 15' 30’’ N 12° 28' 80’’ E B 45° 14' 60’’ N 12° 28' 80’’ E C 45° 14' 60’’ N 12° 28' 00’’ E D 45° 15' 30’’ N 12° 28' 00’’ E 3ª area: A 45° 14' 10’’ N 12° 29' 90’’ E B 45° 13' 40’’ N 12° 29' 90’’ E C 45° 13' 40’’ N 12° 29' 10’’ E D 45° 14' 10’’ N 12° 29' 10’’ E 4ª area: A 45° 10' 70’’ N 12° 31' 70’’ E B 45° 10' 00’’ N 12° 31' 50’’ E C 45° 10' 00’’ N 12° 30' 70’’ E D 45° 10' 70’’ N 12° 30' 70’’ E
ARTICOLO 2 1. Nelle zone di mare di cui all'Articolo 1 è interdetta, in via sperimentale per un periodo di un anno, l'esercizio di qualsiasi attività di pesca. ARTICOLO 3 1. I contravventori alle norme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 5 agosto 2002 Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA |