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Capo Rizzuto
Decreto ministeriale 19 febbraio 2002
Modifica del decreto interministeriale 27 dicembre 1991,
istitutivo della riserva naturale marinadenominata "Capo Rizzuto"
Il Ministro dell’Ambiente e della tutele del Territorio
Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, "per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonchè alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente è istituita la Segreteria tecnica per le aree protette marine";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 11 ottobre 1999 di costituzione della Segreteria tecnica per le aree protette marine;
Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1991 di "Istituzione della riserva naturale marina denominata Capo Rizzuto";
Vista la convenzione per l'affidamento in gestione della riserva naturale marina denominata "Capo Rizzuto", sottoscritta il 21 maggio 1997 fra il Ministero dell'ambiente - Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare e la Provincia di Crotone, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente in data 9 ottobre 1997;
Visto il regolamento per l'organizzazione e la gestione della riserva naturale marina di "Capo Rizzuto" approvato con decreto del Ministro dell'ambiente in data 15 gennaio 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 28 giugno 2000 con il quale è stato costituito il Comitato consultivo tecnico scientifico;
Vista la proposta di rizonazione trasmessa al Ministero dell'ambiente - Servizio per la Difesa del Mare in data 14 dicembre 2000 con nota n.648/RM dalla Provincia di Crotone;
Visto il verbale della seduta del 16 novembre 2000 del Comitato consultivo tecnico scientifico;
Visto il verbale della seduta del 30 novembre 2000 della Commissione di riserva ricostituita con decreto del Ministro dell'ambiente del 27 settembre 1999;
Vista l'istruttoria preliminare svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine per l'aggiornamento dell'area marina protetta denominata "Capo Rizzuto";RITENUTO opportuno provvedere a modificare quanto preVisto con il precedente decreto interministeriale del 27 dicembre 1991 di "Istituzione della riserva naturale marina denominata Capo Rizzuto";
Visto il D.P.R. del 3 dicembre 1999 n. 549 con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente;
Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;
Visto il verbale della riunione tenutasi il 19 aprile 2001 tra la Segreteria tecnica per le aree marine protette e la Provincia di Crotone, in qualità di Ente gestore dell'area marina protetta denominata "Capo Rizzuto";Vista la definitiva proposta della Segreteria tecnica per le aree protette marine per l'aggiornamento dell'area marina protetta denominata "Capo Rizzuto";
Visto il parere espresso in data 17 gennaio 2002 dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Decreta:
Art. 1.
1. Il decreto interministeriale 27 dicembre 1991 di "Istituzione della riserva naturale marina denominata Capo Rizzuto", è integralmente sostituito dal presente decreto, che ne assorbe tutti gli effetti sin qui prodotti.
Art. 2.
1. E' istituita, d'intesa con il Ministro dell'economia ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'area marina protetta denominata "Capo Rizzuto".
Art. 3.
1. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area marina protetta denominata "Capo Rizzuto" è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:
Punto |
Latitudine |
Longitudine |
A1) |
39° 02'.45 N |
17° 09'.40 E (in costa) |
A) |
39° 04'.00 N |
17° 12'.30 E |
B) |
39° 01'.70 N |
17° 13'.60 E |
C) |
38° 58'.70 N |
17° 13'.90 E |
D) |
38° 56'.60 N |
17° 12'.50 E |
E) |
38° 52'.40 N |
17° 07'.60 E |
F) |
38° 51'.50 N |
17° 02'.90 E |
G) |
38° 52'.95 N |
16° 59'.00 E |
H) |
38° 53'.88 N |
16° 58'.00 E |
H1) |
38° 55'.80 N |
16° 00'.00 E (in costa) |
2. I provvedimenti relativi all'utilizzazione del demanio marittimo ricompreso all'interno dell'area marina protetta denominata "Capo Rizzuto" sono adottati dalle autorità preposte sulla base delle normative vigenti, sentito l'Ente gestore della suddetta area marina protetta e comunque nel pieno rispetto delle finalità delle misure e delle discipline vigenti nell'area marina protetta medesima.
Art. 4.
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta "Capo Rizzuto" in particolare persegue:
a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;
c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità , per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per l'esercizio delle attività dei servizi connessi e funzionali all'area marina protetta e per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei Comuni ricadenti nell'area protetta marina.
Art. 5.
1. All'interno dell'area marina protetta denominata "Capo Rizzuto", per come individuata e delimitata al precedente articolo 3, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare sono vietate:
a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
b) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici, di formazioni geologiche e minerali;
c) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonchè la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonchè di sostanze tossiche o inquinanti;
e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.
2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente decreto:a) il tratto di mare circostante Capo Colonne, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto |
Latitudine |
Longitudine |
R1) |
39° 01'.78 N |
11'.42 E (in costa) |
R) |
39° 01'.78 N |
12'.70 E |
S) |
39° 01'.11 N |
12'.70 E |
S1) |
39° 01'.11 N |
12' 30 E ( in costa) |
b) il tratto di mare circostante Capo Cimiti, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto |
Latitudine |
Longitudine |
T1) |
38° 58'.40 N |
17° 09'.90 E (in costa) |
T) |
38° 58'.60 N |
17° 10'.90 E |
U) |
38° 57'.30 N |
17° 11'.30 E |
U1) |
3° 56'.80 N |
17° 09'.60 E ( in costa) |
c) il tratto di mare antistante Capo bianco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto |
Latitudine |
Longitudine |
V) |
38° 54'.95 N |
17° 08'.18 E |
W) |
38° 54'.50 N |
17° 08'.72 E |
X) |
38° 54'.07 N |
17° 08'.18 E |
Y) |
38° 54'.50 N |
17° 07'.60 E |
3. In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:
a) la balneazione;
b) le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6;
c) la navigazione e l'accesso con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 4, 5 e 6;
d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
f) la pesca professionale e sportiva, con qualunque mezzo esercitata;
g) la pesca subacquea.
4.In zona A è invece consentito l'accesso e la sosta alle unità di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'Ente gestore dell'area marina protetta.
5. Per quanto attiene la zona A di Capo Colonne, la navigazione, l'accesso e la sosta a natanti e imbarcazioni, disciplinate dall'Ente gestore, sono consentite la terza domenica di maggio di ogni anno, per festività locale.
6. Per quanto attiene la zona A di Capo Cimiti sono consentite le visite guidate anche subacquee senza autorespiratore, autorizzate e disciplinate dall'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva.
7. La zona B, di riserva generale, circostante le zone A di cui al comma 2, lettere a), b) e c) del presente articolo, comprende il tratto di mare da Capo Donato fino al limite est di Barco Vercillo, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto |
Latitudine |
Longitudine |
A1) |
39° 02'.45 N |
017° 09'.40 E (in costa) |
I) |
39° 03'.62 N |
017° 11'.50 E |
L) |
39° 01'.82 N |
017° 12'.97 E |
M) |
38° 58'.78 N |
017° 12'.98 E |
N) |
38° 56'.90 N |
017° 11'.70 E |
O) |
38° 53'.02 N |
017° 07'.30 E |
P) |
38° 52'.30 N |
017° 02'.90 E |
Q) |
38° 54'.65 N |
016° 58'.77 E |
H1) |
38° 55'.80 N |
017° 00'.00 E (in costa) |
8. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:
a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 9, lettere d) ed e), del presente articolo;
b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 9, lettera f), del presente articolo;
c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 9, lettera g), del presente articolo;
d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9, lettera h) e i), del presente articolo;
e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9, lettera j), del presente articolo;
f) la pesca subacquea.9.
In zona B, oltre a quanto indicato al comma 4, del presente articolo, sono invece consentiti:
a) la balneazione;
b) le visite guidate subacquee, disciplinate e contingentate dall'Ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, con l'ausilio dei centri d'immersione subacquea aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;
c) le immersione subacquee con e senza autorespiratore, che devono essere autorizzate e disciplinate dall'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva;
d) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni, così come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, disciplinata dall'Ente gestore, e comunque a velocità non superiore a 5 nodi, nonchè la navigazione a vela e a remi;
e) la navigazione a motore, autorizzata e disciplinata dall'Ente gestore alle unità nautiche adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, e comunque a velocità non superiore a 5 nodi, privilegiando le imprese aventi sede legale, alla data del 27 dicembre 1991, nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;
f) l'ancoraggio come disciplinato dall'Ente gestore in zone appositamente individuate, sentita la Commissione di riserva, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali particolarmente sensibili;
g) l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi apposti e/o comunque disciplinati dall'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva;
h) la pesca professionale disciplinata dall'Ente gestore con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995 e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti alla data del 27 dicembre 1991 nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonchè alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data del 27 dicembre 1991, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
i) le attività di pescaturismo, autorizzate e disciplinate dall'Ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dal decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali n. 293 del 13 aprile 1999, riservate ai pescatori professionisti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data del 27 dicembre 1991, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti Comuni alla data del 27 dicembre 1991, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
j) la pesca sportiva solo con lenza e canna da fermo; è altresì autorizzata, con le altre modalità , dall'Ente gestore, previa individuazione delle tipologie consentite e per un numero massimo di autorizzazione di giornaliere alla luce dei carichi sopportabili dall'area marina protetta sentita la Commissione di riserva. In ogni caso, l'esercizio di pratiche di pesca sportiva da barche in movimento dovrà avvenire entro il limite di velocità massima consentito nella presente zona.10.
La zona C, di riserva parziale, comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella cartografia allegata al presente decreto, come delimitato al precedente articolo 3.11.
In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:
a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 4 e 9 e dal successivo comma 12, lettera b), del presente articolo;
b) l'ancoraggio e l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 4 e 9 e dal successivo comma 12, lettere c) e d), del presente articolo;
c) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 9;
d) la pesca sportiva fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 9;
e) la pesca subacquea.12. In zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 9 del presente articolo, sono consentiti:a) le immersioni subacquee;
b) la navigazione a motore a natanti ed imbarcazioni, così come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994 n. 378, disciplinata dall'Ente gestore e comunque a velocità non superiore a 10 nodi, nonchè la navigazione a remi e a vela;
c) l'ancoraggio come disciplinato dall'Ente gestore, in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali particolarmente sensibili, sentita la Commissione di riserva;d) l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi apposti e/o comunque disciplinati dall'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva;
13. Le attività sopra elencate ai commi 4, 9, e 12 sono provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dall'Ente gestore fino all'entrata in vigore del regolamento dell'area marina protetta di cui all'articolo 8 del presente decreto.
Art. 6.
1.La gestione dell'area marina protetta denominata "Capo Rizzuto" resta affidata al soggetto a suo tempo individuato sulla base della Convenzione stipulata in data 21 maggio 1997 e approvata con decreto ministeriale 9 ottobre 1997.
Art. 7.
1. La sorveglianza nell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è effettuata dalla competente Capitaneria di porto competente, nonchè dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area marina protetta.
Art. 8.
1. Il regolamento dell'area marina protetta, formulato entro centottanta giorni dall'Ente gestore anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione delle misure e delle eventuali relative discipline provvisorie di cui al precedente articolo 5, commi 4, 9, e 12, sarà approvato dal Ministero dell'ambiente ai sensi del combinato disposto dall'articolo 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Art. 9.
1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.
Roma 19 febbraio 2002
Il Ministro dell'ambiente
MATTEOLI |
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