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DECRETO MINISTERIALE 12 DICEMBRE 1997 (Pubblicato nel Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1998) MINISTERO DELL'AMBIENTE Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Isole di Ventotene e Santo Stefano". IL MINISTRO DELL'AMBIENTE D'intesa con Il Ministro del Tesoro; Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982 n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394 e in particolare gli articoli 8 e 18; Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente; Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 18 luglio 1996; Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare, formulato con la nota prot. n. 46396 del 29 ottobre 1996; Visto il parere della regione Lazio espresso con nota prot. 1197/S/P del 12 luglio 1996; Visto il parere del comune di Ventotene espresso con nota prot. 161 del 23 gennaio 1997; Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996; Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1 settembre 1997; Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione dell'area naturale marina protetta "Isole di Ventotene e Santo Stefano"; DECRETA: ARTICOLO 1 è istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982 n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta denominata "Isole di Ventotene e Santo Stefano". ARTICOLO 2 Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta "Isole di Ventotene e Santo Stefano" è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo: Latitudine Longitudine A) 40(gradi)49'.13 N 13(gradi)23'.13 E B) 40(gradi)49'.47 N 13(gradi)25'.95 E C) 40(gradi)48'.33 N 13(gradi)27'.87 E D) 40(gradi)47'.58 N 13(gradi)28'.00 E E) 40(gradi)46'.80 N 13(gradi)28'.80 E F) 40(gradi)46'.27 N 13(gradi)25'.33 E G) 40(gradi)46'.77 N 13(gradi)22'.90 E H) 40(gradi)48'.45 N 13(gradi)24'.78 E
ARTICOLO 3 Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982 n. 979 e all'articolo 18, secondo comma, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'area naturale marina protetta "Isole di Ventotene e Santo Stefano", in particolare, persegue: a) la protezione ambientale dell'area marina interessata; b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona; c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona; d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina; e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area; f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità , per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nel comune di Ventotene. ARTICOLO 4 All'interno dell'area naturale marina protetta "Isole di Ventotene e Santo Stefano", per come individuata e delimitata al precedente articolo 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991 n. 394. In particolare sono vietati: a) l'ancoraggio, salvo negli specchi acquei attrezzati allo scopo dall'ente gestore e opportunamente segnalati; b) la pesca subacquea. All'interno dell'area naturale marina protetta sono individuate le zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela: Zona A di riserva integrale, che comprende: nell'isola di Santo Stefano il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine D) 40(gradi)47'.58 N 13(gradi)28'.00 E E) 40(gradi)46'.80 N 13(gradi)28'.80 E I) 40(gradi)46'.43 N 13(gradi)26'.53 E L) 40(gradi)47'.45 N 13(gradi)26'.68 E M) 40(gradi)47'.43 N 13(gradi)27'.07 E N) 40(gradi)47'.40 N 13(gradi)27'.47 E In tale zona sono vietate: a) la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'ente gestore per motivi di servi- zio, nonchè per attività di ricerca scientifica; b) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata, e la detenzione di attrezzi da pesca sui natanti autorizzati al transito; c) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee; d) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche minerali; e) l'immersione con o senza apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni autorizzate per fini scientifici e quelle in gruppi guidati da personale qualificato autorizzato; f) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbative all'ambiente naturale e alla realizzazione dei programmi di ricerca scientifica da attuarsi nell'area. Zona B di riserva generale, che comprende: il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine A) 40(gradi)49'.13 N 13(gradi)23'.13 E C) 40(gradi)48'.33 N 13(gradi)27'.87 E D) 40(gradi)47'.58 N 13(gradi)28'.00 E F) 40(gradi)46'.27 N 13(gradi)25'.33 E G) 40(gradi)46'.77 N 13(gradi)22'.90 E H) 40(gradi)48'.45 N 13(gradi)24'.78 E I) 40(gradi)46'.43 N 13(gradi)26'.53 E L) 40(gradi)47'.45 N 13(gradi)26'.68 E M) 40(gradi)47'.43 N 13(gradi)27'.07 E N) 40(gradi)47'.40 N 13(gradi)27'.47 E O) 40(gradi)47'.13 N 13(gradi)25'.45 E P) 40(gradi)47'.25 N 13(gradi)25'.27 E R) 40(gradi)48'.20 N 13(gradi)25'.78 E S) 40(gradi)49'.27 N 13(gradi)24'.43 E In tale zona sono vietati: a) la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti a motore entro 500 metri dalla costa, ad eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'ente gestore per motivi di servizio, per le attività di pesca nonchè per visite turistiche guidate, previamente autorizzate dallo stesso ente gestore e secondo le modalità che saranno disciplinate dal regolamento, e ad eccezione ancora dei natanti appartenenti ai cittadini residenti nel comune di Ventotene, per i quali l'ente gestore rilascia specifiche autorizzazioni; b) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee, fatta eccezione per la pesca sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata, previamente autorizzata dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta; c) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche minerali; d) l'immersione con apparecchi autorespiratori, senza l'autorizzazione dell'ente gestore; e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbative all'ambiente naturale e alla realizzazione dei programmi di ricerca scientifica da attuarsi nell'area. Zona C di riserva parziale, che comprende: il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine B) 40(gradi)49'.47 N 13(gradi)25'.95 E C) 40(gradi)48'.33 N 13(gradi)27'.87 E O) 40(gradi)47'.13 N 13(gradi)25'.45 E P) 40(gradi)47'.25 N 13(gradi)25'.27 E R) 40(gradi)48'.20 N 13(gradi)25'.78 E S) 40(gradi)49'.27 N 13(gradi)24'.43 E In tale zona sono vietate: a) la pesca professionale per i non residenti, se non debitamente autorizzata dall'ente gestore sulla base di apposita disciplina relativa agli attrezzi e allo sforzo; b) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche minerali; c) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbative all'ambiente naturale e alla realizzazione dei programmi di ricerca scientifica da attuarsi nell'area. ARTICOLO 5 La gestione dell'area naturale marina protetta "Isole di Ventotene e Santo Stefano" sarà affidata, ove possibile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 28, secondo comma, della legge 31 dicembre 1982 n. 979 e dell'articolo 19, primo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ad enti locali territoriali singoli o in associazione tra loro, con il contributo di istituti di ricerca e associazioni ambientaliste riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. ARTICOLO 6 All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta "Isole di Ventotene e Santo Stefano" si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, con L. 135.000.000 a gravare sul capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonchècon la somma iniziale di L. 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 1558 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambe per l'esercizio finanziario 1997. Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 4637, la somma non inferiore a L. 500.000.000 per le attività finalizzate alla gestione ordinaria delle aree naturali marine protette. ARTICOLO 7 Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell'area naturale marina protetta sarà approvato ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982 n. 979, come modificato dall'articolo 19, quinto comma, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, nei termini consentiti dall'eventuale convenzione di affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato e comunque non oltre centottanta giorni dall'approvazione di tale convenzione. Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione da parte del Ministro dell'ambiente di un comitato tecnico -scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva. Nelle more dell'affidamento in gestione dell'area naturale marina protetta, i divieti di cui alle zone "B" e "C" di riserva generale e parziale potranno essere graduati nella loro applicazione, secondo le direttive impartite al riguardo dall'ispettorato centrale per la difesa del mare, per un periodo massimo non superiore ad un anno. ARTICOLO 8 Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate. Roma, 12 dicembre 1997 Il Ministro: Ronchi Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 6
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