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DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1997 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1998) MINISTERO DELL'AMBIENTE Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Tavolata - Punta Coda Cavallo".
Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n.979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n.349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e in particolare gli articoli 8 e 18; Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente; Vistala proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 26 maggio 1995; Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare espresso con nota del 28 giugno 1995, prot. 39159; Visto il parere della regione autonoma della Sardegna espresso con nota del 27 settembre 1995, prot. 37081; Visti i pareri dei comuni di Lori- Porto San Paolo (nota del 31 ottobre 1995,prot. 6558),San Teodoro (nota del 13ottobre 1995, prot. 7568) e Olbia (nota del 31 agosto 1995, prot. 31914); Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del Comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996; Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997; Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1 settembre 1997; Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione della citata Area naturale marina protetta denominata"Tavolara- Punta Coda Cavallo";
DECRETA:
ARTICOLO 1 è istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro,ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n.979, come modificata ed integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, l'area naturale marina protetta denominata "Tavolara - Punta Coda Cavallo". ARTICOLO 2 Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:
Latitudine Longitudine O) 40° 55'.16 N 09° 38'.70 E GG) 40° 56'.41 N 09° 44'.25 E HH) 40° 35'.20 N 09° 48'.50E II) 40° 51'.14 N 09° 48'.50 E LL) 40° 45'.93 N 09° 41'.70 E
ARTICOLO 3 Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'articolo 18, secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n.394, l'area naturale marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", in particolare, persegue: a) la protezione ambientale dell'area marina interessata; b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona; c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona; d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina; e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale,al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area; f) la promozione di uno sviluppo socioeconomico compatibile con la rilevanza naturalistico paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni di Olbia, San Teodoro e Loiri Porto San Paolo. ARTICOLO 4 All'interno dell'area naturale marina protetta "Tavolara- Punta Coda Cavallo", percome individuata e delimitata al precedente Articolo 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone protette, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'Articolo19, terzo comma, della legge 6dicembre 1991, n. 394. All'interno dell'area naturale marina protetta sono individuate le zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela: Zona A di riserva integrale, che comprende: nell'isola di Tavolara l'area costiera nord orientale comprendente Cala di Ponente, Coda di Fuori, Punta Timone, Tanca, Punta del Papa, punto a sudest di Passo Maso,di circa 300 metri di ampiezza; area delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine A) 40° 55'.13 N 09° 43'.64 E B) 40° 55'.46 N 09° 43'.64 E C) 40° 55'.86 N 09° 44'.28 E D) 40° 54'.81 N 09° 44'.78 E E) 40° 54'.46 N 09° 44'.58 E F) 40° 54'.05 N 09° 43'.23 E G) 40° 54'.05 N 09° 42'.91 E nell'isola Molarotto l'area pentagonale circostante Molarotto per un'ampiezza di circa 750 metri ad est e ad ovest (lati), circa 1.000 metri a nord (vertice) e circa 1.500 metri a sud (lato); area delimitata dalla congiungente i punti sotto indicati: Latitudine Longitudine H) 40° 53'.41 N 09° 46'.72 E I) 40° 52'.58 N 09° 47'.32 E L) 40° 51'.55 N 09° 47'.32 E M) 40° 51'.55 N 09° 46'.10 E N) 40° 52'.58 N 09° 46'.10 E In tali zone è consentito: a) l'accesso al personale dell'ente gestore, per attività di servizio,e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche debitamente autorizzate; b)la realizzazione di visite guidate subacquee,regolamentate dall'ente gestore,in aree limitate e secondo percorsi prefissati, tenendo, comunque, conto delle esigenze di elevata tutela ambientale. Conseguentemente in tali zone sono vietate la balneazione e la pesca sia professionale che sportiva, nonchè il transito di natanti fatta eccezione per quelli dell'area naturale marina protetta. Zona B di riserva generale, che comprende: il tratto di mare compreso tra Capo Ceraso e il limite sud della caletta Sa Enas Appara, per un'ampiezza di circa 700 metri; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine O) 40° 55'.16 N 09° 38'.70 E P) 40° 54'.79 N 09° 39'.30 E Q) 40° 53'.70 N 09° 38'.11 E R) 40° 53'.97 N 09° 37'.71 E Il tratto di mare compreso tra Coda del luFurru e Punta di Tamerigio (Capo Coda Cavallo); tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine MM) 40° 50'.65 N 09° 43'.60 E NN) 40° 50'.65 N 09° 44'.30 E OO) 40° 49'.57 N 09° 44'.30 E PP) 40° 49'.57 N 09° 42'.40 E QQ) 40° 49'.88 N 09° 42'.40 E nell'isola di Tavolara l'area di mare costiera del lato nord occidentale, per un'ampiezza di circa 500 metri dalla costa, e dei lati nord orientale e sud orientale, per un'ampiezza di circa 300 metri dalla zona A; area delimitata dalla congiungente i punti sottoelencati: Latitudine Longitudine Z) 40° 53'.56 N 09° 40'.65 E S) 40° 53'.79 N 09° 40'.42 E T) 40° 55'.33 N 09° 43'.41 E U) 40° 55'.52 N 09° 43'.41 E V) 40° 56'.08 N 09° 44'.26 E W) 40° 54'.70 N 09° 46'.80 E X) 40° 53'.72 N 09° 42'.68 E Y) 40° 53'.90 N 09° 42'.58 E Nelle isole di Molara e Molarotto il poligono quadrangolare circostante la zona di Molarae la zona A di Molarotto delimitato dalle congiungenti i punti sottoelencati: Latitudine Longitudine AA) 40° 52'.81 N 09° 43'.64 E BB) 40° 53'.41 N 09° 47'.71 E CC) 40° 51'.26 N 09° 47'.71 E DD) 40° 51'.26 N 09° 42'.39 E EE) 40° 52'.62 N 09° 42'.39 E FF) 40° 52'.76 N 09° 43'.28 E In tale zona,fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente sono consentite: a) la navigazione a natanti e imbarcazioni a bassa velocità (non oltre 10 nodi); b) le visite,anche subacquee,regolamentate dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta; c) la balneazione; d) l'ormeggio alle apposite strutture predisposte dall'ente gestore; e) la piccola pesca con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali, ai pescatori professionisti dei comuni le cui coste sono comprese nell'area naturale marina protetta, con un carico giornaliero regolamentato dall'ente gestore dell'area protetta medesima. Conseguentemente in tali zone sono vietatela pesca professionale con reti a strascico e cianciolo nonchè la pesca sportiva con qualunque mezzo esercitato. Zona C di riserva parziale; che comprende: il residuo tratto di mare, all'interno del perimetro dell'area naturale marina protetta come delimitato al precedente Articolo 2.In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, sono consentite: a) la navigazione a natanti e imbarcazioni; b) l'ormeggio,come regolamentato dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta; c) le immersioni subacquee, compatibili con la tutela dei fondali; d) la piccola pesca con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali, ai pescatori professionisti dei comuni le cui coste sono comprese nell'area naturale marina protetta; e) la pesca sportiva con lenze e canne da fermo. Sia nella zona A che in quella B e in quella C è comunque vietato l'ancoraggio,salvo che nelle zone appositamente individuate ed attrezzate. ARTICOLO 5 La gestione dell'area naturale marina protetta "Tavolara- Punta Coda Cavallo", ai sensi del combinato disposto dell'articolo 28, comma secondo, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dell'articolo 19, comma primo, della legge 6 dicembre1991, n.394, nonchè dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sarà affidata alle amministrazioni pubbliche territorialmente interessate, anche in associazione, con il contributo di istituti di ricerca riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e associazioni ambientaliste riconosciute, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/1986. ARTICOLO 6 All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, con lire 245.000.000 a gravare sul capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonchè con la somma iniziale di L.100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo1558 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambe per l'esercizio finanziario 1997. Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 4637, la somma non inferiore a L. 500.000.000 per le attività finalizzate alla gestione ordinaria delle aree naturali marine protette. ARTICOLO 7 L'ente gestore potrà avvalersi del personale del Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna per le attività all'interno dell'area naturale marina protetta, sulla base del contingente di personale a tal fine determinato dalla regione. ARTICOLO 8 Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell'area naturale marina protetta sarà approvato, sentita la regione autonoma della Sardegna e i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre1982, n.979, come modificato dall'articolo 19, comma quinto, della legge 6 dicembre 1991, n.394, entro centoventi giorni dalla convenzione di affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato. Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva. In tale organismo dovrà essere assicurata adeguata rappresentanza al Ministero dell'ambiente e alla regione autonoma della Sardegna. ARTICOLO 9 Le disposizioni del presente decreto,per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta perla difesa del mare dagli inquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socioeconomico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate. Roma, 12 dicembre 1997 Il Ministro: Ronchi Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 2 |