DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta
Secche della Meloria, delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, e individua le attività consentite in ciascuna zona anche in deroga
ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) accesso, l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo
scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito
l'ancoraggio;
b) acquacoltura, l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali
in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo
degli organismi acquatici;
c) ancoraggio, l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali,
effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
d) balneazione, l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che
può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può
comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
e) campi ormeggio, detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con
gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
f) centri di immersione, le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo
subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
g) imbarcazione, qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai
sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
h) immersione subacquea, l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la
respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento
subacqueo;
i) misure di premialit ambientale, disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati
alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialità nelle
autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i
canoni dell'area marina protetta;
j) monitoraggio, la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei
processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
k) natante, qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito
ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
l) nave da diporto, qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come
definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
m) navigazione, il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
n) ormeggio, l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale
banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o
gavitello;
o) pesca sportiva, l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
p) pesca subacquea, l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
q) pescaturismo l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto
ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a
bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo
svolgimento di attività turistico-ricreative;
r) piccola pesca artigianale la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di
imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non
superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni,
come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999;
s) ripopolamento attivo, l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità
faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
t) trasporto passeggeri l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo
di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
u) unità navale, qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito al'articolo 136
del codice della navigazione;
v) visite guidate, le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide
turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo
scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
w) zonazione, la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela
ambientale.
Art. 5 - Attività consentite
1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta "Secche della Meloria" e delle
sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite:
Zona A di riserva integrale
a) le attività di soccorso e sorveglianza;
b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore;
c) le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta;
Zona B di riserva generale
a) le attività consentite in zona A;
b) la balneazione;
c) la navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dal Faro e dalla Torre
della Meloria, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i
600 metri di distanza dal Faro e dalla Torre della Meloria, esclusivamente in assetto dislocante;
d) l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico;
e) l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle
imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2;
f) l'accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento;
g) l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto
gestore;
h) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore
mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;
i) l'ancoraggio, ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e
segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;
j) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia
individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa
data nel registro di ciascuna cooperativa;
k) l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente,
sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni di Livorno e Pisa, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna
cooperativa;
l) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei
Comuni di Livorno e Pisa;
m) le visite guidate subacquee, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto
gestore e aventi sede nei Comuni di Livorno e Pisa;
n) le immersioni subacquee, autorizzate dal soggetto gestore.
Zona C di riserva parziale
a) le attività consentite in zona A e in zona B;
b) l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco compatibilità di cui al successivo comma
2;
c) l'ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco compatibilità di cui al successivo
comma 2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati
compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;
d) la navigazione a motore ai mezzi di linea e di servizio, a velocità non superiore a dieci nodi;
e) la pesca sportiva con lenza e canna, senza l'utilizzo di nasse, palangari e filaccioni, riservata ai
residenti nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa;
f) la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore, per i non
residenti nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa.
g) le immersioni subacquee.
2. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialità ambientale nel regolamento di
cui al successivo articolo 6, sono individuate le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti di
eco-compatibilità :
a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;
c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;
Art. 6 - Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attività
consentite, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed
organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 979 del 1982.
2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina
di organizzazione dell'area marina protetta, nonchè la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di
esercizio delle attività consentite nell’area marina protetta.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo,
non sono consentite le attività di cui all'articolo 5 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da
parte del soggetto gestore.
4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del regolamento di
esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano,
l’Ente gestore propone un nuovo regolamento, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1.
5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività consentite, la proposta di
regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dall'Ente gestore prevede misure di premialità
ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
TITOLO III
Disposizioni finali
Art. 7 - Sorveglianza
1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'articolo 13 del decreto istitutivo, è
effettuata dalla Capitaneria di Porto competente nonchè dalle polizie degli enti locali delegati nella
gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio,
controllo e informazione a terra e a mare.
Art. 8 - Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di esecuzione e
organizzazione di cui al precedente articolo 6, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o
costituisca reato, si applica l'Articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni
e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione
dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva
ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del
trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei
lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine,
l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista
dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente decreto e nel
regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, compreso l'eventuale
utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le
autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso
regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali
ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte
alla sorveglianza dell'Area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'Ente gestore,
che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al
bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le
finalità istituzionali dell'Area marina protetta.
Art. 9 Pubblicità
1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale
marittima assicura e mantiene l'esposizione del presente decreto e del Regolamento di
esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.
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