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DECRETO MINISTERIALE 12 DICEMBRE 1997 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 DEL 24 febbraio 1998) MINISTERO DELL'AMBIENTE Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Porto Cesareo". IL MINISTRO DELL'AMBIENTE D'intesa con Il Ministro del Tesoro;
Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e in particolare gli articoli 8 e 18; Visto l'Articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente; Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 10 maggio 1989; Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare, formulato con la nota prot. n. 14261 del 5 giugno 1989; Vista la nota prot. ICDM/I/0306 del 13 febbraio 1997, a firma del Ministro, con la quale si sollecitano alla regione Puglia e agli enti locali territorialmente competenti i pareri relativi all'istituzione dell'area naturale marina protetta di "Porto Cesareo"; Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996; Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1 settembre 1997; Considerati gli esiti del sopralluogo effettuato in data 2 dicembre 1997 da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della Consulta del mare e dell'I.C.R.A.M.; Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione della citata area naturale marina protetta aggiornandone la perimetrazione e delimitazione, già pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1997, n. 214, alla luce delle risultanze del predetto sopralluogo; Decreta:
ARTICOLO 1 È istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta denominata "Porto Cesareo". ARTICOLO 2 Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta "Porto Cesareo" è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:
Latitudine Longitudine A 40 gradi 17'.41 N 17 gradi 45'.91 E B 40 gradi 14'.32 N 17 gradi 43'.40 E C 40 gradi 11'.44 N 17 gradi 45'.91 E D 40 gradi 09'.94 N 17 gradi 50'.12 E E 40 gradi 13'.16 N 17 gradi 55'.57 E R 40 gradi 15'.39 N 17 gradi 54'.29 E Q 40 gradi 14'.90 N 17 gradi 53'.73 E P 40 gradi 14'.66 N 17 gradi 53'.44 E S 40 gradi 15'.05 N 17 gradi 52'.72 E T 40 gradi 15'.82 N 17 gradi 53'.16 E
ARTICOLO 3 Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'articolo 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta "Porto Cesareo", in particolare, persegue: a) la protezione ambientale dell'area marina interessata; b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico; c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri della riserva e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona; d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina; e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area; f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità , per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni di Porto Cesareo e Narò. ARTICOLO 4 All'interno dell'area naturale marina protetta "Porto Cesareo", per come individuata e delimitata al precedente articolo 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. All'interno dell'area naturale marina protetta sono individuate le zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela: Zona A (riserva integrale) che comprende: il tratto di mare da Torre S. Isidoro alla Punta corrispondente alla località Casa Giorgella, per una profondità di circa metri 500 dalla costa; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine F 40 gradi 13'.00 N 17 gradi 55'.38 E G 40 gradi 13'.00 N 17 gradi 54'.89 E H 40 gradi 11'.48 N 17 gradi 54'.89 E I 40 gradi 11'.48 N 17 gradi 55'.19 E il tratto di mare antistante la Penisola della Strega per una distanza di circa metri 500 dalla costa, con delimitazione data dai seguenti punti: Latitudine Longitudine N 40 gradi 14'.18 N 17 gradi 54'.45 E O 40 gradi 14'.15 N 17 gradi 54'.22 E P 40 gradi 14'.66 N 17 gradi 53'.44 E Q 40 gradi 14'.90 N 17 gradi 53'.73 E In tale zona sono vietati: l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali; la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, escluse le imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente di gestione della riserva; la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata; la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo e turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee; l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonchè la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonchè sostanze tossiche o inquinanti; le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area. La navigazione nella fascia di mare prospiciente la suddetta area, per una larghezza di circa 1.000 metri a partire dal confine dell'area protetta, dovrà essere effettuata ad una velocità massima di dieci nodi. Zona B (riserva generale): comprende le due aree delimitate dai seguenti punti: Latitudine Longitudine B 40 gradi 14'.32 N 17 gradi 43'.40 E C 40 gradi 11'.44 N 17 gradi 45'.91 E K 40 gradi 16'.10 N 17 gradi 45'.91 E J 40 gradi 16'.10 N 17 gradi 44'.82 E G 40 gradi 13'.00 N 17 gradi 54'.89 E H 40 gradi 11'.48 N 17 gradi 54'.89 E L 40 gradi 11'.48 N 17 gradi 51'.81 E M 40 gradi 13'.00 N 17 gradi 51'.81 E In tale zona sono consentiti: l'accesso e la navigazione purchè effettuati a velocità non superiore ai 10 nodi; la navigazione alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso, a quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica, nonchè a quelle per la fruizione, nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente gestore della riserva; l'accesso a motore alle imbarcazioni per l'esercizio della pesca professionale ai pescatori espressamente autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta con i mezzi selettivi autorizzati dal medesimo ente; la balneazione; le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.); il prelievo di organismi e minerali per motivi di studio, esplicitamente autorizzato dall'ente gestore; l'attività di pesca sportiva con canna e senza mulinello o con lenza da fermo. In quest'area sono vietati: l'ancoraggio; la pesca subacquea; la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee; l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonchè la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonchè di sostanze tossiche o inquinanti; le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area. Zona C (riserva parziale): è costituita dalla restante area della riserva cosi' come delimitata all'articolo 2. In tale zona sono consentiti: l'accesso e transito ad imbarcazioni dotate o meno di motore purchè osservino una velocità non superiore a dieci nodi per raggiungere le zone di ormeggio regolamentato; l'accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica e di fruizione nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente gestore della riserva; l'esercizio della pesca professionale con i mezzi selettivi autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta; l'ormeggio alle strutture galleggianti ed a quelle fisse a terra appositamente predisposte dell'ente gestore, con particolare riferimento all'area compresa tra la Penisola della Strega e la terraferma; la balneazione; le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.); il prelievo di organismi e minerali per motivi di studio, esplicitamente autorizzato dall'ente gestore; la pesca sportiva con sole lenze e canne da fermo anche effettuata da riva. In quest'area sono vietati: l'ancoraggio; l'ormeggio non regolamentato; la pesca subacquea; la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee; l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonchè la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonchè di sostanze tossiche o inquinanti; le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area. ARTICOLO 5 La gestione dell'area naturale marina protetta "Porto Cesareo" sarà affidata, ove possibile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 28, secondo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dell'articolo 19, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonchè dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ad enti locali territoriali, singoli o in associazione tra loro, con il contributo di istituti di ricerca e associazioni ambientaliste riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. ARTICOLO 6 All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta "Porto Cesareo" si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, con L. 40.000.000 a gravare sul capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonchè con la somma di L. 350.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 1558 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambe per l'esercizio finanziario 1997. Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 1998, 1999, 2000, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 4637, la somma non inferiore a L. 500.000.000 per le attività finalizzate alla gestione ordinaria dell'area naturale marina protetta. ARTICOLO 7 Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell'area naturale marina protetta sarà approvato ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nei termini consentiti dall'eventuale convenzione di affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato e comunque non oltre 180 giorni dall'approvazione di tale convenzione. Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione da parte del Ministro dell'ambiente di un comitato tecnico -scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva. Nelle more dell'affidamento in gestione dell'area naturale marina protetta, i divieti di cui alle zone "B" e "C" potranno essere graduati nella loro applicazione, secondo le direttive impartite al riguardo dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare, per un periodo massimo non superiore ad un anno. ARTICOLO 8 Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, per ragioni scientifiche di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate. Roma, 12 dicembre 1997 Il Ministro: Ronchi Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 3 |