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DECRETO INTERMINISTERIALE 14 LUGLIO 1989 MINISTERO DELL'AMBIENTE Istituzione di una riserva naturale marina nelle Isole Tremiti IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
Visti gli art. 26, 27, 28, 30, 31, 32 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, come modificata ed integrata dalla Legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente; Vista la proposta della consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella seduta del 21 giugno 1988, che costituisce parte integrante del presente decreto; Visto il parere della Regione Puglia; Visto il parere del Comune delle Isole Tremiti; Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; Ravvisata l'opportunità di provvedere alla istituzione della riserva naturale marina "Isole Tremiti" DECRETA:
ARTICOLO 1 è istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale marina denominata "Isole Tremiti" nell' omonimo arcipelago. ARTICOLO 2 La riserva marina di cui al precedente articolo 1 interessa l' area costiera che circonda le isole di S. Domino, S. Nicola, Capraia e Pianosa per tutto il tratto di mare compreso in via di massima fino all'isobata dei 70 metri e secondo quanto puntualmente indicato nella cartografia allegata al presente decreto con 1 numeri e I e II. ARTICOLO 3 Nell'ambito delle finalità di cui all art. 27, terzo comma, lettere b) e c) della legge 31 dicembre 1982, n. 979, la riserva naturale marina "Isole Tremiti", in particolare, persegue: a) la protezione ambientale dell' area marina interessata; b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e il ripopolamento ittico della zona; c) la diffusione della conoscenza della biologia degli ambienti marini e delle peculiari caratteristiche geologiche e geomorfologiche della zona; d) L' effettuazione di programmi di carattere divulgativo‑educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo della biologia e della ecologia marina; e) L' effettuazione di programmi di ricerca scientifica nei settori della biologia marina e della tutela ambientale; f) la promozione di uno sviluppo socio‑economico compatibile con la rilevanza naturalistico‑paesaggistica dell'arcipelago, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione si promozione di sviluppo compatibile, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà provvedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivo gestiti direttamente da cittadini residenti nel comune. ARTICOLO 4 L'area della riserva marina "Isole Tremiti" è delimitata, nel mare circostante l'arcipelago delle Isole Tremiti, dalle congiungente i seguenti punti:
come indicate nella cartografia allegata sotto i numeri I e II al presente decreto. Zona A di riserva integrale. Comprende il tratto di mare che circonda l'Isola di Pianosa, delimitato dai punti da A) ad E) come sopra individuata ed indicati nella cartografia allegata sotto il numero I al presente decreto, secondo una linea ideale di confine che, per quanto possibile, segue l' isobata dei 70 metri. In tale zona sono vietate: a) L' asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali; b) la balneazione nonchè la navigazione, l' accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, ad accettazione di quelli autorizzati dall'Ente gestore, per finalità scientifiche e per visite guidate; c) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitato; d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie di animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee; e) L' alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonchèla discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; f) L'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonchè di sostanze tossiche o inquinanti; g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa ai programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull' area; h) L'immersione con o senza apparecchio di respirazione, ad eccezione di quelle autorizzate dall' Ente gestore; Tutta la zona A èdelimitata da apposite boe a mare. Zona B di riserva generale. Comprende la zona di mare dall'isola di Capraia delimitata dalla congiungente i seguenti punti: 1) di latitudine 42°07'57"N e longitudine 015°30'26"E, a), b), c), d), di latitudine e longitudine sopra indicate, ed m) di latitudine 42°07'58"N e longitudine 015°30'48"E, nonchèla zona di mare dell'isola di S. Domino delimitata dalla congiungente i seguenti punti n), di latitudine 42°06'21"N e longitudine 015°28'37"E, g), h), di latitudine e longitudine sopra indicate, ed o), di latitudine 42°06'42"N e longitudine 015°20'32"E. Tale zona comprende la parte costiera dell'isola di Capraia, da Cala Sorrentino alla scoglio Caciocavallo verso l'esterno dell'arcipelago e, per l' isola di S. Domino, l'area compresa tra il faro di Punta Provvidenza e Punta Secca, all'interno di una linea ideale di confine che per quanto possibile segue l' isobata dei 70 metri, secondo quanto indicato nella cartografia allegata sotto il numero II al presente decreto. In tale zona sono vietate: a) qualsiasi forma di pesca sportiva e di prelievo da parte dei subacquei muniti o meno di apparecchi respiratori; b) qualsiasi forma di pesca sportiva o professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'Ente di gestione della riserva; c) la navigazione tranne quella autorizza dall'Ente gestore; d) qualsiasi attività che possa alterare direttamente o indirettamente l' ambiente geofisico o possa comunque arrecare danno all' ambiente. In detta zona l'autorità di gestione della riserva può autorizzare attività di pesca professionale o sportiva esercitata unicamente con lenze da fermo o da traino nonchè immersioni e attività di fotografia subacquea. Zona C di riserva parziale. Comprende il residuo tratto di mare, cos'è come delimitato nel primo capoverso del presente articolo, circondante l'isola di S. Domino l' isola di Capraia e non compreso nella zona E di riserva generale, nonchè quello circondante l' isola di S. Nicola all'interno di una linea ideale di confine che per quanto possibile segue l' isobata dei 70 metri. In tale zona è vietata qualsiasi forma di pesca professionale che non sia stata preciamente autorizzata dall' Ente gestore della riserva. E ammessa qualsiasi forma di pesca sportiva, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, salvo la facoltà dellâ'Ente di gestione della riserva di prevedere limiti più restrittivi volti esclusivamente alla tutela ed all' incremento delle risorse biologiche. Il regolamento di cui al successivo articolo 8 prevedrà le condizioni ed i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo, strettamente compatibili con il perseguimento della finalità di cui al precedente articolo 3. Sono fatti salvi gli eventuali, ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di cui al' articolo 1 della legge n. 979 del 1982. ARTICOLO 5 La gestione della riserva marina "Isole Tremiti" è affidata in via provvisoria alla Capitaneria di Porto di Manfredonia in attesa che sia delegata con apposita convenzione da stipularsi a parte ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349. ARTICOLO 6 All'onere finanziario per la gestione della riserva marina di "Isole Tremiti" si provvede con: il contributo ordinario dello Stato, da disporsi con decreto del Ministro della Marina Mercantile a carico del cap. 2550 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina Mercantile; gli eventuali contributi di enti o di privati; i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione della riserva stessa. Nella prima applicazione del presente decreto è disposta l'erogazione di un contributo straordinario di centocinquantamilioni di lire per le spese di primo avviamento e di vigilanza, nonchè per la installazione delle boe che delimitano i confini della zona A della riserva. La relativa spesa è imputata al cap. 2558 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina Mercantile per l'esercizio finanziario 1989. ARTICOLO 7 La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali violazioni alle norme del presente decreto, nonchè la irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono affidati alla Capitaneria di Porto di Manfredonia. ARTICOLO 8 Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione della riserva sarà approvato ai sensi dell' art 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, entro sessanta giorni dall'affidamento della riserva all' Ente delegato, e comunque non oltre 180 giorni dall'affidamento della gestione provvisoria alla Capitaneria di Porto di Manfredonia. Nel regolamento di organizzazione, qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovrà essere prevista l'istituzione di: - un Comitato tecnico‑scientifico con compiti di ausilio all'Ente gestore o alla Commissione di riserva; - un Collegio dei Revisori con funzioni di vigilanza contabile ed amministrativa. In entrambi i due succitati organismi dovrà essere assicurata adeguata rappresentanza ai Ministeri dell'Ambiente o della Marina Mercantile ed alla Regione Puglia. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, li 14 luglio 1989 Il Ministro dell' Ambiente il Ministro della Marina Mercantile |