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DECRETO INTERMINISTERIALE 6 SETTEMBRE 1999 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999) MINISTERO DELL'AMBIENTE
Sito internet : http://www.areamarinasinis.it/ Testo coordinato del decreto ministeriale 12 dicembre 1997 e del decreto ministeriale 22 luglio 1999 concernenti l'istituzione dell'area marina protetta denominata Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE D'intesa con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e, in particolare, gli articoli 8 e 18; Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente; Vista la proposta della consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 10 maggio 1989; Visto il parere del comune di Cabras, espresso con nota prot. 312 del 14 gennaio 1991; Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, espresso con nota prot. 14261 del 5 giugno 1989;Vista la nota prot. ICDM/I/0305 del 13 febbraio 1997, con la quale si sollecita alla Regione autonoma della Sardegna il parere relativo all'istituzione dell'area naturale marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del Comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996; Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la Regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997; Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1° settembre 1997; Visto il decreto ministeriale in data 12 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1998, con il quale è stata istituita l'area naturale marina protetta denominata Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre Visto il decreto ministeriale in data 22 luglio 1999, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, con il quale si èprovveduto a rettificare il citato decreto 12 dicembre 1997; Ravvisata l'opportunità di adottare un testo coordinato del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1997 e decreto ministeriale 22 luglio 1999;
DECRETA
ARTICOLO 1 è istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta denominata Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre ARTICOLO 2 Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre èdelimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:
ARTICOLO 3 Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'articolo 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre, in particolare, persegue: a) la protezione ambientale dell'area marina interessata; b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico; c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona; d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina; e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area; f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità , per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate; la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nel comune di Cabras. ARTICOLO 4 All'interno dell'area naturale marina protetta Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre per come individuata e delimitata al precedente articolo 1, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo, circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare sono vietate: a) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali; b) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonchè di sostanze tossiche o inquinanti; d) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area. All'interno dell'area naturale marina protetta sono individuate le zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela: Zona A di riserva integrale, che comprende: nell'Isola Mal di Ventre il tratto di costa nordoccidentale; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:
il tratto di mare Su Tingiosu da Capo Sturaggia fino a metri 100 dal confine con il comune di Riola Sardo e per una ampiezza di 600 metri verso il largo partendo dalla base dei costoni: tratto delimitato dalla congiungente dei punti sotto indicati:
il tratto di mare Torre del Sevo, fino a metri 600 a sud della Torre Mosca; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:
il tratto di mare dal faro per metri 700 a nord fino a Torre Vecchia a sud-est, per una distanza di metri 600 verso il largo parallelamente alla costa; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:
l'area circoscritta tutt'intorno allo scoglio Il Catalano per una distanza di metri 1.000. In tale zona, fatto salvo quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, sono vietati: a) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonchè la balneazione; b) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata; c) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee. In tale zona sono, invece, consentiti: a) le attività di studio e di ricerca, previamente definite ed autorizzate dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta; b) il transito delle imbarcazioni e dei natanti di servizio; c) l'approdo nella zona La Caletta alle imbarcazioni autorizzate dall'ente gestore. Zona B di riserva generale, che comprende: la fascia costiera dell'ampiezza di metri 600, a paitire dalla località Su Siccu all'interno del Golfo di Oristano, fino a congiungersi alla zona di riserva integrale di Su Tingiosu, avendo intercalate due zone di riserva integrale; fascia delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:
nell'isola Mal di Ventre l'area sudorientale, congiungendosi alla zona di riserva integrale; area delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:
In tale zona, fatto salvo quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietate: a) qualsiasi forma di pesca sportiva e professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta; b) la navigazione parallelamente alla costa. In tale zona sono, invece, consentite: a) la pesca sportiva esercitata con la lenza da terra; b) la balneazione; c) le riprese e la fotografia subacquea; d) la navigazione e l'attracco nelle zone appositamente delimitate dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta. Zona C di riserva parziale, che comprende: il residuo tratto di mare, all'interno del perimetro dell'area naturale marina protetta, come delimitato al precedente articolo 1. In tale zona, fatto salvo quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, sono consentite: a) la pesca sportiva e professionale, esclusa la pesca a strascico; b) le attività nautiche, previa autorizzazione dell'ente gestore dell'area naturale marina protetta e con il rispetto, oltre che delle leggi vigenti, anche dei limiti più restrittivi posti dall'ente gestore dell'area protetta medesima. ARTICOLO 5 La gestione dell'area naturale marina protetta Penisola del Simis - Isola Mal di Ventre, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dell'articolo 19, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonchè dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sarà affidata agli Enti locali competenti, anche in associazione, secondo le intese intercorse con la Regione autonoma della Sardegna, con il contributo di Istituti di ricerca riconosciuti dal M.U.R.S.T. e Associazioni ambientaliste riconosciute, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/1986. ARTICOLO 6 All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta Penisola del Simis - Isola Mal di Ventre si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, con Lit. 490.000.000, a gravare sul capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonchè con la somma iniziale di Lit. 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 1558 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambi per l'esercizio finanziario 1997. Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul capitolo 4637, la somma non inferiore a Lit. 500.000.000 per le attività finalizzate alla gestione ordinaria delle aree naturali marine protette. ARTICOLO 7 L'ente gestore potrà avvalersi del personale del Corpo forestale della Regione autonoma della Sardegna per le attività all'interno dell'area naturale marina protetta, sulla base del contingente di personale a tal fine determinato dalla Regione. ARTICOLO 8 Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell'area naturale marina protetta sarà approvato, sentita la Regione autonoma della Sardegna e l'ente gestore interessato, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centoventi giorni dalla convenzione di affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato. Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva. In tale organismo dovrà essere assicurata adeguata rappresentanza al Ministero dell'ambiente e alla Regione autonoma della Sardegna. ARTICOLO 9 Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate. Roma, 6 settembre 1999 p. Il Ministro: CALZOLAIo |