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DECRETO MINISTERIALE 12 DICEMBRE 1997 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1998) MINISTERO DELL'AMBIENTE Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella".
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE D'intesa con Il Ministro del Tesoro; Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, ed in particolare gli articoli 8 e 18; Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente; Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 15 dicembre 1992 sulla base della zonazione formulata dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare; Visti i pareri dei comuni di Positano e Massa Lubrense; Vista la nota prot. ICDM/I/0304 del 13 febbraio 1997, a firma dell'on.le Ministro, con la quale si sollecitano alla regione Campania e ai comuni territorialmente interessati i pareri relativi all'istituzione dell'area naturale marina protetta "Punta Campanella"; Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del Comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996; Visto il parere espresso dalla regione Campania con la nota n. 10005P in data 16 aprile 1997; Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1 settembre 1997; Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione della citata area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella";
DECRETA: ARTICOLO 1 È istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'area naturale marina protetta denominata "Punta Campanella". ARTICOLO 2 Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta "Punta Campanella"è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo: Latitudine Longitudine A) 40(gradi)38'.41 N 14(gradi)21'.14 E B) 40(gradi)37'.27 N 14(gradi)19'.44 E C) 40(gradi)36'.53 N 14(gradi)19'.42 E D) 40(gradi)35'.42 N 14(gradi)18'.87 E E) 40(gradi)33'.99 N 14(gradi)19'.48 E F) 40(gradi)34'.28 N 14(gradi)19'.93 E G) 40(gradi)34'.04 N 14(gradi)20'.40 E H) 40(gradi)34'.29 N 14(gradi)20'.92 E I) 40(gradi)34'.59 N 14(gradi)21'.06 E L) 40(gradi)35'.46 N 14(gradi)23'.51 E W) 40(gradi)35'.01 N 14(gradi)23'.51 E V) 40(gradi)34'.88 N 14(gradi)23'.91 E T) 40(gradi)34'.88 N 14(gradi)25'.38 E S) 40(gradi)34'.66 N 14(gradi)25'.88 E K) 40(gradi)34'.82 N 14(gradi)26'.47 E Z) 40(gradi)35'.12 N 14(gradi)26'.47 E Y) 40(gradi)35'.25 N 14(gradi)25'.98 E N) 40(gradi)35'.25 N 14(gradi)24'.00 E O) 40(gradi)35'.63 N 14(gradi)24'.00 E P) 40(gradi)36'.11 N 14(gradi)25'.32 E
ARTICOLO 3 Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 18, secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta "Punta Campanella", in particolare, persegue: a) la protezione ambientale dell'area marina interessata; b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona; c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona; d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina; e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area; f) la promozione di uno sviluppo socioeconomico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità , per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni territorialmente interessati. ARTICOLO 4. All'interno dell'area naturale marina protetta "Punta Campanella", come individuata e delimitata al precedente articolo 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. All'interno dell'area naturale marina protetta sono, altresì, individuate le zone appresso elencate, con i relativi regimi di tutela: Zona A di riserva integrale, che comprende: All'interno dell'area naturale marina protetta "Punta Campanella", come individuata e delimitata al precedente articolo 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. All'interno dell'area naturale marina protetta sono, altresì, individuate le zone appresso elencate, con i relativi regimi di tutela: Zona A di riserva integrale, che comprende: le aree circostanti lo scoglio di Vetara e la secca a ponente delle isole Li Galli, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine M) 40(gradi)35'.25 N 14(gradi)23'.51 E W) 40(gradi)35'.01 N 14(gradi)23'.51 E V) 40(gradi)34'.88 N 14(gradi)23'.91 E U) 40(gradi)34'.88 N 14(gradi)25'.01 E X) 40(gradi)35'.25 N 14(gradi)25'.27 E l'area circostante lo scoglio Vervece, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine BA) 40(gradi)37'.42 N 14(gradi)19'.66 E B) 40(gradi)37'.27 N 14(gradi)19'.44 E BC) 40(gradi)37'.08 N 14(gradi)19'.42 E BB) 40(gradi)37'.08 N 14(gradi)19'.66 E In tale zona sono vietati: a) la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'ente gestore per motivi di servizio o di studio; b) la balneazione; c) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata; d) l'immersione con o senza apparecchi respiratori, fatte salve le immersioni autorizzate dall'ente gestore per finalità di ricerca scientifica. Per quanto attiene lo scoglio Vervece, il divieto di cui alla lettera a) è sospeso la prima domenica di settembre di ogni anno, per festività locale. Zona B di riserva generale, che comprende: l'area compresa tra Capo Corbo sul lato ovest e Punta a ponente di Cala Cerva sul lato sudest, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine C) 40(gradi)36'.53 N 14(gradi)19'.42 E D) 40(gradi)35'.42 N 14(gradi)18'.87 E E) 40(gradi)33'.99 N 14(gradi)19'.48 E F) 40(gradi)34'.28 N 14(gradi)19'.93 E G) 40(gradi)34'.04 N 14(gradi)20'.40 E H) 40(gradi)34'.29 N 14(gradi)20'.92 E I) 40(gradi)34'.59 N 14(gradi)21'.06 E L) 40(gradi)35'.46 N 14(gradi)23'.51 E M) 40(gradi)35'.25 N 14(gradi)23'.51 E N) 40(gradi)35'.25 N 14(gradi)24'.00 E O) 40(gradi)35'.63 N 14(gradi)24'.00 E P) 40(gradi)36'.11 N 14(gradi)25'.32 E In tale area sono previsti sei corridoi di accesso, delimitati dalla congiungente i seguenti punti: Latitudine Longitudine Corridoio 1: DA) 40(gradi)35'.42 N 14(gradi)18'.87 E DB) 40(gradi)35'.27 N 14(gradi)18'.94 E Corridoio 2: FA) 40(gradi)34'.28 N 14(gradi)19'.93 E FB) 40(gradi)34'.15 N 14(gradi)20'.18 E Corridoio 3: IA) 40(gradi)34'.28 N 14(gradi)21'.55 E IB) 40(gradi)34'.82 N 14(gradi)21'.71 E Corridoio 4: IC) 40(gradi)34'.93 N 14(gradi)22'.05 E ID) 40(gradi)34'.98 N 14(gradi)22'.14 E Corridoio 5: IE) 40(gradi)35'.30 N 14(gradi)23'.01 E IF) 40(gradi)35'.32 N 14(gradi)23'.11 E Corridoio 6: L) 40(gradi)35'.46 N 14(gradi)23'.51 E M) 40(gradi)35'.25 N 14(gradi)23'.51 E NA) 40(gradi)35'.43 N 14(gradi)24'.00 E O) 40(gradi)35'.63 N 14(gradi)24'.00 E l'area circostante le isole Li Galli, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine X) 40(gradi)35'.25 N 14(gradi)25'.27 E Y) 40(gradi)35'.25 N 14(gradi)25'.98 E Z) 40(gradi)35'.12 N 14(gradi)26'.47 E K) 40(gradi)34'.82 N 14(gradi)26'.47 E S) 40(gradi)34'.66 N 14(gradi)25'.88 E T) 40(gradi)34'.88 N 14(gradi)25'.38 E U) 40(gradi)34'.88 N 14(gradi)21'.01 E In tale area è previsto un corridoio di accesso, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Latitudine Longitudine Corridoio: XA) 40(gradi)35'.25 N 14(gradi)25'.35 E XB) 40(gradi)35'.25 N 14(gradi)25'.61 E TB) 40(gradi)34'.88 N 14(gradi)25'.38 E TA) 40(gradi)34'.88 N 14(gradi)25'.11 E In tale zona sono vietati: a) la navigazione a motore di natanti non autorizzati dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta; b) l'ancoraggio libero; c) le immersioni con apparecchi autorespiratori se non previa autorizzazione dell'ente gestore dell'area naturale marina protetta; d) la pesca subacquea; e) qualsiasi altra forma di pesca sportiva o professionale che non sia previamente autorizzata dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta. Sono, invece, consentiti: a) l'accesso regolamentato da apposita autorizzazione dell'ente gestore dell'area naturale marina protetta per barche dotate di motore per le visite guidate, anche subacquee; b) l'accesso libero a barche a motore nei corridoi appositamente predisposti dall'ente gestore; c) la balneazione; d) la fotografia subacquea in apnea; e) le immersioni subacquee guidate, compatibili con la tutela dei fondali; f) la pesca professionale con nasse, palangresi e reti da posta, autorizzata dall'ente gestore; g) la pesca sportiva con lenze e canne da fermo, autorizzata dall'ente gestore. Zona C di riserva parziale, che comprende: l'area compresa tra Capo Sorrento e Capo Corbo (scoglio del Vervece escluso), delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine A) 40(gradi)38'.41 N 14(gradi)21'.14 E BA) 40(gradi)37'.42 N 14(gradi)19'.66 E BB) 40(gradi)37'.08 N 14(gradi)19'.66 E BC) 40(gradi)37'.08 N 14(gradi)19'.42 E C) 40(gradi)36'.53 N 14(gradi)19'.42 E l'area compresa tra la Punta a ponente di Cala Cerva e Punta Germano, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine P) 40(gradi)36'.11 N 14(gradi)25'.32 E Q) 40(gradi)36'.92 N 14(gradi)26'.98 E R) 40(gradi)36'.96 N 14(gradi)28'.00 E In tale zona sono vietati: a) l'ancoraggio libero; b) qualsiasi forma di pesca sportiva ad esclusione di quella con lenze e canne da fermo; c) la pesca professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore. Sono, invece, consentiti: a) l'accesso libero per barche a motore a bassa velocità, solo per raggiungere le zone di ormeggio opportunamente predisposte dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta; b) la balneazione; c) le immersioni subacquee, compatibili con la tutela dei fondali; d) la pesca professionale con attrezzi selettivi che non interessino i fondali, autorizzata dall'ente gestore; e) la pesca sportiva con lenze e canne da fermo. ARTICOLO 5 La gestione dell'area naturale marina protetta "Punta Campanella" sarà affidata, ove possibile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 28, secondo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dell'articolo 19, primo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonchè dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ad enti locali territoriali singoli o in associazione tra loro con il contributo di istituti di ricerca e associazioni ambientaliste riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. ARTICOLO 6 All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta "Punta Campanella" si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, con L. 200.000.000 a gravare sul capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonchè con la somma iniziale di L. 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 1558 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambe per l'esercizio finanziario 1997. Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 4637, la somma non inferiore a L. 500.000.000 per le attività finalizzate alla gestione ordinaria delle aree naturali marine protette. ARTICOLO 7 Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell'area naturale marina protetta sarà approvato ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'articolo 19, quinto comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nei termini consentiti dall'eventuale Convenzione di affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dall'approvazione di tale Convenzione. Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione da parte del Ministro dell'ambiente di un Comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva. Nelle more dell'affidamento in gestione dell'area naturale marina protetta, i divieti di cui alle zone "B" e "C" di riserva generale e parziale potranno essere graduati nella loro applicazione, secondo le direttive impartite al riguardo dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare, per un periodo massimo non superiore ad un anno. ARTICOLO 8 Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socioeconomico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate. Roma, 12 dicembre 1997 Il Ministro: Ronchi Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 4 |