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Decreto interministeriale 4 dicembre 1991 Istituzione della riserva naturale marina Il Ministro dell'Ambiente Visti gli articoli 26,27,28, 30, 31 e 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, come modificate ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la proposta della consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella seduta del 15 marzo 1990; Visto il parere della regione Puglia; Visto il parere dei comuni di Brindisi e Carovigno; Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; Considerato che la regione Puglia, il comune di Carovigno, nonchè l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund hanno manifestato la disponibilità ad assumere la gestione dell'istituenda riserva naturale marina di "Torre Guaceto", in forma da concordare; Ravvisata l'opportunità di provvedere alla istituzione della riserva naturale marina "Torre Guaceto"; Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2 Ministero ambiente, foglio n. 345, con cui al Sottosegretario per l'ambiente on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura; Decreta: Art. 1. E' istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale marina denominata "Torre Guaceto". Art. 2. La riserva naturale marina di cui al precedente art. 1 interessa l'area marina costiera antistante Torre Guaceto ed i territori limitrofi dei comuni di Brindisi e Carovigno, per tutto il tratto di mare ricompreso in via di massima fino all'isobata dei 50 metri ed è delimitata, con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto con il numero 1, dalla congiungente i punti appresso indicati, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo: A) latitudine 40°45'24''Nord; longitudine 17°46'04''Est; Art. 3. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, comma 3, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nonchè in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale marina di "Torre Guaceto" in particolare persegue: la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale marino e costiero presente nell'area, con particolare riferimento alla qualità delle acque, alle caratteristiche geomorfologiche alla flora ed alla fauna e segnatamente, alla avifauna acquatica in relazione alla designazione di parte dell'area quale zona umida di importanza internazionale in base a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1976; la realizzazione di programmi di studio e ricerca finalizzati alla conoscenza sistematica dell'area di che trattasi, anche al fine di eventuali modifiche od integrazioni della perimetrazione e della pianificazione dell'area protetta stabilita con il presente decreto, nonchè allo scopo di definire un modello ottimale di gestione integrata dell'area medesima in funzione delle primarie finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale; la diffusione e la divulgazione delle conoscenze in materia di ecologia e di biologia in relazione agli ambienti marini costieri della riserva; lo studio e la pianificazione di una razionale gestione delle risorse alieutiche nelle zone a secondo le modalità consentite per quanto previsto dal presente decreto, ai fini del raggiungimento della compatibilità delle attività di pesca con la primaria esigenza della conservazione della natura, prevedendo, quindi, in tale quadro di conoscenze sistematiche, anche interventi finalizzati al ripopolamento ittico della zona e delle zone limitrofe; la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità , per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visita guidata, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivo gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni di Brindisi e Carovigno. Art. 4. All'interno dell'area della riserva naturale marina "Torre Guaceto", per come individuata e delimitata al precedente art. 2, sono vietate le attività appresso indicate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 3 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone di riserva: l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni minerali; la navigazione a motore per tutti i natanti ad eccezione di quelli adibiti al servizio o alla vigilanza e di quelli utilizzati dai pescatori professionisti secondo le modalità che saranno precisate dal regolamento attuativo; la pesca subacquea, anche senza respiratore, la pesca con lenze tipo palamiti, con reti da riva tipo sciabica, nonchè la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ed in particolare la raccolta di organismi bentonici, nonchè l'alterazione, il danneggiamento e la raccolta della vegetazione e degli esemplari della flora spontanea; l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque, nonchè la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino, nonchè la escavazione e la raccolta di materiali inerti; l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonchè di sostanza tossiche o inquinanti, ad eccezione degli attrezzi relativi alle attività di pesca consentite e secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo; le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area; la navigazione, l'accesso, la sosta e l'approdo con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. In tutta l'area della riserva restano comunque in vigore gli eventuali ulteriori vincoli già previsti dalla vigente normativa. Zona A di riserva integrale, che comprendono: il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata sotto i numeri 1 al presente decreto: E) latitudine 40°43'09''Nord; longitudine 17°47'48''Est; nonchè il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso indicati e puntualmente indicati nella predetta cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1: I) latitudine 40°42'28''Nord; longitudine 17°49'24''Est; in tali zone sono vietati: la navigazione, l'accesso, l'approdo e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'ente gestore per motivi di servizio nonchè per eventuali attività di ricerca scientifica e di visite guidata, previamente autorizzate dallo stesso ente gestore e secondo le modalità che saranno disciplinate dal regolamento di cui al successivo art. 8; la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata, nonchè la raccolta di reperti di qualsiasi tipo; Zona B di riserva generale, che comprende: il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1: O) latitudine 40°43'54''Nord; longitudine 17°46'24''Est; in tali zone sono vietati: le attività di pesca e di raccolta di ogni tipo di reperti; l'accesso, la navigazione e l'approdo di natanti di ogni genere e tipo, ad eccezione di quelli autorizzati dall'ente gestore per motivi di servizio, di ricerca scientifica e di visita guidata secondo le modalità che saranno disciplinate dal regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto. E' comunque vietata la sosta in mare o a terra dal tramonto all'alba; sono altresì consentite le attività di balneazione dall'alba al tramonto. Zona C di riserva parziale, che comprendono: il residuo tratto di mare all'interno del perimetro della riserva, così come delimitato dal precedente art. 2. In tale zona sono vietate: la navigazione a motore, fatte slave le autorizzazioni per i pescatori professionisti da rilasciarsi da parte dell'ente gestore della riserva secondo le modalità che saranno indicate da regolamento di esecuzione del presente decreto; le attività di pesca sportiva e professionale esercitate con modalità e sistemi diversi da quelli appresso indicati. In tale zona sono altresì consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore della riserva e secondo quanto sarà previsto dal predetto regolamento di attuazione del presente decreto: la pesca professionale con reti da posta; la pesca sportiva con lenze da riva e da imbarcazione, escluso l'uso di palamiti; la raccolta di organismi marini di interesse alimentare quali ricci e molluschi, previa autorizzazione dell'ente gestore e secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto; la navigazione e l'approdo di natanti a vela, remi e pedali, con natanti a motore di pescatori professionisti nonché di mezzi adibiti al trasporto collettivo per le attività di visita guidata autorizzate, nonchè con i mezzi di servizio e di vigilanza. I confini della riserva e delle zone A, B, C, saranno indicati a terra da apposite tabelle e in mare da boe e gavitelli. Aree territoriali costiere del demanio marittimo. All'interno di tali aree, che saranno delimitate con apposita tabellazione a cura della competente capitaneria di porto di Brindisi, sono vietate le seguenti attività : l'apertura e la coltivazione di cave, nonchè di qualsiasi attività di escavazione e di asportazione di materiali; Nelle stesse zone è altresì vietato: manomettere e alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali e aprire nuove piste di penetrazione; Con il regolamento di cui al successivo art.8, verranno inoltre stabilite le modalità di accesso e fruizione regolamentata all'interno delle predette zone territoriali costiere appartenenti al demanio marittimo. Il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le condizioni e i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo, strettamente compatibili con il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3. Sono fatti salvi gli eventuali, ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di cui all'art. 1 della legge n. 979/1982. Art. 5. La gestione della riserva marina "Torre Guaceto" è affidata provvisoriamente all'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile che si avvale, a tal fine, della competente capitaneria di porto di Brindisi, fatto salvo quanto previsto dell'art. 28, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come modificato dall'art. 2, comma 11, dalla legge 8 luglio 1986, n. 349. Art. 6. All'onere finanziario derivante dalla gestione della riserva marina "Torre Guaceto" si provvede mediante: il contributo ordinario dello Stato da disporsi con decreto del Ministro della marina mercantile, a carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile; Nella prima applicazione del presente decreto è disposta l'erogazione di un contributo straordinario di trecentomilioni di lire per le spese di primo avviamento e di vigilanza, nonchè per l'installazione delle boe che delimitano i confini della zona A della riserva. Art. 7. La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali violazioni alle norme del presente decreto, nonchè l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono affidati alla capitaneria di porto di Brindisi. Art. 8. Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione della riserva sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, entro sessanta giorni dall'affidamento della gestione della riserva all'ente delegato e, comunque non oltre centottanta giorni dall'affidamento della gestione provvisoria alla capitaneria di porto di Brindisi. Nel regolamento di organizzazione, qualunque sia la forma di gestione attuata, dovrà essere prevista l'istituzione di: Roma, 4 dicembre 1991 Il Ministro dell'Ambiente Angelini Il Ministro della Marina Mercantile Facchiano Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1992 |