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STATUTO DEL CONSORZIO DELL'AREA MARINA PROTETTA DI CAPOGALLO ED ISOLA DELLE FEMMINE ARTICOLO 1 Costituzione e denominazione
Tra le Amministrazioni Comunali di Palermo e di Isola delle Femmine è costituito, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Consorzio per la gestione dell'Area Marina Protetta di CapoGallo ed Isola delle Femmine istituita con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 272/2/02 del 24/07/2002, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 comma 37 della legge 9 dicembre 1998 n. 426 come integrato dall'articolo 17 comma 4 della Legge 23 Marzo 2001 n. 93.
ARTICOLO 2 Durata e Sede 1. Il Consorzio ècostituito a tempo indeterminato e cessa per l'saurimento del fine per cui è stato costituito o per autoscioglimento. 2. Il Consorzio ha sede legale presso il Comune di Palermo; è fatta salva la possibilità di creare sedi ed unità operative di gestione decentrata, entro i confini dell'Area Marina Protetta. ARTICOLO 3 Finalità Il Consorzio ha come scopo la gestione dell'Area Marina Protetta in relazione a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Ambiente di istituzione della medesima n. 272/2/02 del 24/07/2002 e dal decreto di affidamento in gestione per l'esercizio delle funzioni di cui al successivo art. 4. ARTICOLO 4 Funzioni 1. Il Consorzio, quale ente gestore, svolge le funzioni di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie al perseguimento degli obiettivi propri del'Area Marina Protetta previsti dalla Legge 31 Dicembre 1982 n. 979, dalla Legge 6 Dicembre 1991 n. 394: In particolare, nell’ambito della gestione dell'Area Marina Protetta, persegue:
a) La gestione, valorizzazione, protezione e controllo ambientale del'area marina interessata; b) La tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico; c) La promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, privilegiando attività tradizionali locali già presenti. A tal fine il Consorzio instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia e gli altri Enti Pubblici, Istituti di ricerca pubblici e privati, associazioni, con la possibilità di stipulare con essi accordi di programma; d) La diffusione e la divulgazione della conoscenza del'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'Area Marina Protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona; e) L'effettuazione dei programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina; f) La realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia e della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica del'rea; g) La presentazione di proposte e progetti locali, regionali, nazionali e comunitari per accedere a finanziamenti e programmi rivolti allo sviluppo socio-economico dell'area; h) la stipula di convenzioni con istituti di ricerca e associazioni riconosciute a livello nazionale; i) l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento attinenti le finalità della riserva; j) La promozione e la costituzione di organismi associativi che collaborino alla realizzazione delle attività programmate; k) L'organizzazione di campagne di informazione per la tutela dei consumatori finali.
2. Il Consorzio potrà , inoltre, compiere qualsiasi altra operazione commerciale e finanziaria, escluse le concessioni di crediti e la raccolta del risparmio, ed immobiliare necessaria o utile al raggiungimento dello scopo sociale, nonché contrarre mutui e finanziamenti ed, in dipendenza di questi, concedere qualsivoglia garanzia ipotecaria. Il Consorzio potrà , altresi, assumere interessenze e partecipazioni in altre società , imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio e potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. 3. I Comuni consorziati si impegnano a svolgere tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento della funzione di sorveglianza sull'Area Marina Protetta spettante, oltre alla competente Capitaneria di Porto, alle polizie degli enti locali delegati alla gestione ai sensi dell'Art. 19 comma 7 della Legge n.6 Dicembre 1991 come modificato dall'articolo 2 comma 17 della Legge 1998 n. 426 anche mediante l'assegnazione funzionale dei propri dipendenti anche a tempo determinato. Il Consorzio assicurerà , a tal fine, il coordinamento con la competente Capitaneria di Porto mediante uno specifico protocollo d'intesa. ARTICOLO 5 Patrimonio del Consorzio Il patrimonio consortile è costituito: - Dalle quote di partecipazione degli Enti consorziati che, in fase di costituzione, sono stabilite, nella percentuale del 60% per il Comune di Palermo e del 40% per il Comune di Isola; - Le stesse sono identificate nella misura massima di €.51.645,69 - Dai contributi e finanziamenti provenienti dalla Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione per la realizzazione delle finalità del Consorzio; - Dai beni mobili ed immobili derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti; - Da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto; - Dai proventi derivanti dalle attività svolte dal Consorzio; - Dalle erogazioni libere. ARTICOLO 6 Organi del Consorzio 1. Sono Organi del Consorzio: a) Il Consiglio di Amministrazione b) Il Presidente c) Il Collegio dei Revisori dei Conti ARTICOLO 7 Disposizioni comuni L'avviso di convocazione delle riunioni degli Organi collegiali deve essere inviato, con lettera raccomandata almeno, cinque giorni antecedenti la seduta. In caso di urgenza, la riunione potrà essere indetta con preavviso con almeno ventiquattro ore, da spedirsi tramite telegramma. Il controllo degli atti consortili avviene in base a quanto disposto dalle leggi nazionali in materia di autonomia di Enti Locali, come recepite dalla legislazione regionale. ARTICOLO 8 Attribuzioni del Consiglio 1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consorzio. 2. Il Consiglio ha le seguenti attribuzioni: a) Determina l'entità del contributo annuale nella misura ritenuta congrua ad assicurare il funzionamento del Consorzio; b) Approva il bilancio preventivo annuale e pluriennale ed il conto consuntivo; c) Approva la pianta organica del personale dell'Area Marina Protetta e le relative variazioni e ne disciplina lo stato giuridico ed economico nel rispetto della legislazione vigente in materia; d) Approva i regolamenti del personale, concorsuali, di contabilità e quello relativo ai contratti e agli appalti; e) Delibera l'assunzione del personale e la stipula di convenzioni esterne per rapporti di collaborazioni continuata e continuativa; f) Elegge il Presidente del Collegio dei Revisori, due componenti effettivi e tre supplenti dello stesso; g) Approva i programmi annuali e pluriennali di gestione del'Area Protetta; h) Delibera sulle indennità di carica, gettoni di presenza e rimborso spesa dei componenti gli organi del Consorzio, nei limiti previsti dalla legge; i) Delibera sulla partecipazione del consorzio ad Enti, Società ed Associazioni; j) Delibera sull'assunzione di mutui e prestiti ordinari; k) Affida il Servizio di Tesoreria; l) Propone agli Enti costitutari eventuali modifiche da apportare allo Statuto; m) Delibera l'assunzione, a tempo determinato, del Direttore, previa individuazione delle professionalita specifiche e dei titoli richiesti ed approvazione del bando di selezione; n) Delibera lo scioglimento del Consorzio nei casi previsti dall'art. 2611 del Codice Civile. ARTICOLO 9 Composizione e Nomina Il Consiglio è composto dai rappresentanti degli Enti consorziati nella maniera di seguito specificata: - Dal Sindaco o , per delega, l'Assessore all'Ambiente del Comune di Palermo. - Dal Sindaco, o suo delegato del Comune di Isola delle Femmine. - Da n° due componenti, rappresentanti del Comune di Palermo, di nomina sindacale; - Da n° uno componente, rappresentante del Comune di Isola delle Femmine, di nomina sindacale. ARTICOLO 10 Insediamento del Consiglio 1. L'insediamento del Consiglio avviene entro quindici giorni dall'avvenuta nomina, da parte dei relativi sindaci degli enti consorziati, dei componenti il Consiglio stesso. 2. Nella prima seduta il Consiglio, preso atto del proprio insediamento, provvede all'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori, nonchè dei componenti effettivi e supplenti di quest'ultimo; 3. Il Consiglio d'Amministrazione, entro 90 giorni dal suo insediamento, presenta al Ministero dell'Ambiente la proposta di disciplinare tecnico per la regolamentazione delle modalità di gestione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta ARTICOLO 11 Durata delle cariche I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni. In caso di revoca di un rappresentante, da parte dell'Ente consorziato, il Consiglio prende atto della sua sostituzione contestualmente alla nomina del nuovo rappresentante. ARTICOLO 12 Validità delle deliberazioni del Consiglio 1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio. 2. Il Consiglio è regolarmente costituito quando sono presenti i 2/3 dei componenti lo stesso. 3. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza dei presenti in prima convocazione e con 1/3 dei componenti del Consiglio in seconda convocazione. 4. Fanno eccezione le deliberazioni di scioglimento del Consorzio che devono essere assunte, ai fini della loro validità , dall'unanimità dei componenti il Consiglio. 5. Delle sedute viene redatto verbale, a cura del Segretario del Consorzio. 6. I voti sono sempre palesi, ad esclusione di quelli relativi alle deliberazioni riguardanti persone. ARTICOLO 13 Attribuzioni del Presidente del Consorzio e sua durata in carica Effettuate le verifiche concernenti la porzione di territorio di pertinenza delle due aree comunali, al Presidente spetta la rappresentanza istituzionale e legale del Consorzio. Il Presidente: - Convoca e presiede il Consiglio; In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono espletate dal Vice-Presidente. Il Presidente resta in carica quattro anni e può essere rinominato per una sola volta. ARTICOLO 14 Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti composto da un Presidente, due membri effettivi e tre supplenti. 2. I revisori, che sono designati da ciascun Ente consorziato tra esperti iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori contabili, ovvero nell'Albo dei Dottori Commercialisti o all'Albo dei Ragionieri, durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta. 3. Non possono essere designati revisori i consiglieri comunali e provinciali. 4. Valgono, per gli stessi, le ipotesi di incompatibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del c.c. 5. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni previste dalle vigenti leggi in materia di revisione economica-finanziaria dal presente Statuto e dal Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta; 6. I componenti del Collegio dei Revisori possono assistere alle sedute del Consiglio d'Amministrazione: ARTICOLO 15 Commissioni Consultive Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti l'Area Marina Protetta il Consiglio di amministrazione può costituire commissioni consultive composte dai rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste e delle categorie economiche interessate. ARTICOLO 16 Forme di Collaborazione Gli Organi di direzione dell'Area Marina Protetta garantiscono ogni possibile forma di collaborazione e di consultazione tecnico-amministrativa in merito agli aspetti dell'attività della riserva. ARTICOLO 17 Trasparenza Gli Organi di direzione della riserva assicurano il rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e del decreto legislativo 18 giugno 2000 n. 267 in materia di trasparenza e accesso agli atti. ARTICOLO 18 Direttore della Riserva Marina Il Direttore del Consorzio, che è responsabile della gestione operativa dell'Area Naturale Marina Protetta, viene nominato dal Presidente del Consorzio a seguito di delibera consiliare. Egli è assunto, con contratto a tempo determinato, per una durata massima di un anno, rinnovabile. Allo stesso competono: a) L'attuazione delle direttive del Ministero dell'Ambiente per il perseguimento delle finalità proprie dell'Area Naturale Marina Protetta; b) L'amministrazione contabile delle attività del Consorzio; c) La predisposizione dei programmi specifici finalizzati al perseguimento di interessi tecnici e scientifici; d) La predisposizione del piano pluriennale ai fini della valorizzazione dell'Area Naturale Marina Protetta e del programma di gestione annuale correlato al piano con specifica previsione degli stanziamenti necessari; e) L'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; f) La disciplina delle attività di pesca marittima, professionale e di pesca sportiva, determinando modalità , attrezzi e periodi consentiti; g) La disciplina delle attività antropiche nella fascia territoriale costiera del demanio marittimo compresa nella riserva; h) La disciplina delle attività di visite guidate nelle aree della riserva; i) L'istituzione e la tenuta aggiornata dell'inventario dei beni immobili e mobili del Consorzio; j) L'inoltro alle Autorità vigilanti dei rapporti periodici sul'andamento dell'Area Naturale Marina Protetta predisposti dal Comitato tecnico scientifico; k) La predisposizione della relazione annuale sulla gestione e sul funzionamento dell'Area Naturale Marina, con riferimento ai rapporti periodici elaborati dal Comitato tecnico scientifico, da inoltrare al Ministero dell'Ambiente con l'eventuale osservazione della commissione di riserva. ARTICOLO 19 Uffici e Personale 1. Il Consiglio d'Amministrazione approva il regolamento organico con annessa tabella del personale tecnico ed amministrativo necessario per il funzionamento della riserva. 2. Il Consiglio d'Amministrazione privilegerà anche forme di convenzione con altri soggetti per l'affidamento dei servizi. ARTICOLO 20 Contabilità e Finanza 1. La relazione revisionale e programmatica nonchè il bilancio di previsione (annuali) ed il conto consuntivo, da approvare entro il trenta giugno dell'anno successivo, tenuto conto della relazione dell'organo di revisione, sono inviati al Ministero dell'Ambiente nei termini annualmente fissati dal medesimo, per la valutazione e l'approvazione; 2. E tassativamente vietata la distribuzione di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento; 3. Gli utili o gli eventuali avanzi di gestione vengono destinati alla costituzione di un fondo di riserva straordinario per finanziare interventi nell'ambito dell'oggetto sociale. ARTICOLO 21 Altri Organi 1. L'Ente gestore collabora con la Commissione di Riserva, istituita e nominata presso il medesimo, ai sensi dell'art. 2 comma 16 della Legge 9 dicembre 1998 n. 426 e del'art. 28 della Legge 31 dicembre 1982 n. 979, per lo svolgimento di tutte le funzioni previste dalle anzidette leggi. 2. I componenti della Commissione di Riserva saranno individuati in coerenza con le previsioni di legge. ARTICOLO 22 Definizione delle controversie 1. Le controversie nascenti dall'applicazione o dall'interpretazione del presente Statuto saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri di cui uno di nomina del Comune di Palermo ed uno di nomina del Comune di Isola delle Femmine e, rispetto al quale, troveranno applicazione gli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile. 2. E' territorialmente competente il Foro di Palermo. ARTICOLO 23 Norma di rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia agli Statuti Comunali, ai regolamenti ed alle leggi vigenti nonchè ai principi dell'ordinamento giuridico. |