Riserva naturale regionale
di
Isola della Gallinara
1.
denominazione e classificazione
Riserva naturale regionale dell'isola Gallinara
2. provvedimento istitutivo:
Riclassificazione, con L.R. n.12/1995, modificata con L.R. n.32/1995, dell'area protetta istituita con L.R. n. 11/1989
3. informazioni generali:
o superficie dell'area protetta: 11 ha
o aree a protezione particolare ricadenti in area parco e loro superficie: riserva 11 ettari
o comuni interessati: Albenga (Sv)
4. soggetto gestionale:
Comune di Albenga tel. 0182-541351, fax 0182-554617 (fino all'insediamento dell'Ente Parco del Finalese)
zone di divieto di caccia:
Caccia vietata su tutta la superficie (vedi L.R. n.11/1989) |
Principali caratteristiche naturalistiche ambientali e territoriali dell'area protetta
I gabbiani reali hanno scelto l'alta scogliera meridionale dell'Isola Gallinara, riserva naturale regionale, per nidificare indisturbati formando una delle colonie più grandi del Tirreno settentrionale.
La costa settentrionale, meno scoscesa, ha invece offerto appoggio alle navi romane, di cui sono conservati importanti reperti nel museo di Albenga. Tra la rigogliosa vegetazione mediterranea si trovano specie floristiche paleomediterranee e rettili rari. L'ambiente marino dell'Isola è ancora in gran parte integro.
I suoi fondali ospitano numerosi popolamenti e specie interessanti, in alcuni casi rari in Mar Ligure. Mentre le falesie rocciose rivolte verso il largo sono caratterizzate dalle formazioni del Coralligeno, la zona settentrionale presenta una estesa Prateria di Posidonia oceanica.
Attorno all'isola è prevista l'istituzione di un'area protetta marina.
Nota:
Individuata tra le aree marine di reperimento per l'istituzione di parchi e riserve marine art. n.36 Legge n.394/1991
LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 26 04 1989 LIGURIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 10 5 1989 N. 7
Istituzione del Parco naturale regionale dell' isola Gallinara.
ARTICOLO 1
Istituzione
1. In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 << Norme per la salvaguardia dei valori naturali e per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria >> e' istituito il Parco naturale regionale dell' isola Gallinara.
ARTICOLO 2
Delimitazione
1. I confini del parco ricadente in comune di Albenga corrispondono alla linea di battigia come individuata nella planimetria in scala 1: 1000 allegata alla presente legge.
ARTICOLO 3
Finalita'
1. Nell' ambito delle finalita' indicate dalla legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 l' istituzione del parco e' volta a: a) garantire la tutela e la riqualificazione dell' ambiente naturale dei valori storico - culturali e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato con particolare riguardo al patrimonio zoologico botanico archeologico e geomorfologico; b) promuovere la fruizione a fini scientifici culturali e didattici dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela.
ARTICOLO 4
Programmi per la fruizione e le attivita' culturali e didattiche
1. In vista del conseguimento delle finalita' di cui all' articolo 3 lettera b) la Regione d' intesa con il Comune di Albenga predispone e aggiorna annualmente: a) programmi per la fruizione delparco che possono riguardare l' individuazione degli itinerari la loro sistemazione e manutenzione la predisposizione di segnaletica la manutenzione ed il ripristino dell' ambiente naturale la prevenzione e l' intervento anticendio l' organizzazione e la gestione di visite guidate all' isola; b) programmi di attivita' culturali didattiche e scientifiche che possono riguardare l' organizzazione di iniziative culturali didattiche e promozionali e l' approfondimento e divulgazione delle conoscenze sulle risorse naturalisticoambientali e storico - archeologico dell' isola. 2. I programmi sono elaborati tenendo conto delle proposte eventualmente formulate dalla Azienda di promozione turistica territorialmente competente dall' Universita' degli studi di Genova dall' Istituto internazionale di Studi liguri nonche' dalle associazioni di protezione ambientale. 3. nella formulazione dei programmi di cui al primo comma vengono acquisiti i pareri della Soprintendenza Archeologica e della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Liguria. 4. I programmi sono approvati dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale.
ARTICOLO 5
Attuazione dei programmi
1. Al fine di garantire l' attuazione dei programmi di cui all' articolo 4 la Regione ed il Comune di Albenga possono stipulare apposita convenzione con i proprietari dell' isola volta a definire le condizioni e le modalita' che consentano la fruizione del parco e lo svolgimento delle attivita' culturali e didattiche previste dai programmi stessi. 2. L' approvazione dei programmi di cui all' articolo 4 equivale in ogni caso a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere in essi eventualmente previste e comporta la indifferibilita' e urgenza dei relativi lavori. 3. Il Comune di Albenga provvede all' acquisizione delle aree de gli immobili indispensabili per l' attuazione dei programmi anche mediante espropriazione per pubblica utilita' ai sensi e con le modalita' di cui alla normativa vigente in materia qualora non si pervenga alla stipula della convenzione di cui al primo comma. 4. Le attivita' e gli interventi inseriti nei programmi sono realizzati secondo le indicazioni contenute nei programmi stessi e in relazione alla loro natura direttamente dalla Regione dal Comune di Albenga o da altri soggetti pubblici privati.
ARTICOLO 6
Risorse per l' attuazione dei programmi
1. Le risorse finanziarie per l' attuazione dei programmi sono costituite principalmente: a) dai contributi ordinari stanziati a tal fine dalla Regione; b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione per attivita' connesse alla tutela e fruizione dell' ambiente; c) dai proventi derivanti dalla gestione di servizi connessi alla fruizione del parco; d) dai contributi di altri enti o di privati.
ARTICOLO 7
Norme vincolistiche
1. Sul territorio dell' isola oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell' ambiente della flora e della fauna e' vietato: a) realizzare nuove costruzioni di qualsiasi tipo; sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti e delle infrastrutture esistenti; b) porre in opera manufatti di qualsiasi tipo ad eccezione di attrezzature temporanee di appoggio alle attivita' necessarie per l' attuazione dei programmi di cui all' articolo 4; c) aprire nuove strade e sentieri prolungare rettificare allargare i tracciati di strade e sentieri al di fuori delle previsioni contenute nei programmi di cui all' articolo 4; d) eseguire movimenti di terreno salvo i casi derivanti dall' attuazione dei programmi di cui all' articolo 4; e) effettuare discariche di terra o di materiale di risulta; f) installare all' aperto impianti di illuminazione con eccezione degli impianti necessari per la sicurezza della navigazione e dela percorribilita' della strada di collegamento tra il porto e la vetta e per l' agibilita' degli insediamenti; g) utilizzare all' aperto lampade a vapori di mercurio o colorate ad eccezione di quelle utilizzate per ricerca scientifica; h) utilizzare all' aperto impianti di amplificazione sonora di qualsiasi tipo; i) compiere interventi sulla vegetazione naturale ad eccezione delle previsioni contenute nei programmi di cui all' articolo 4; l) introdurre piante o animali non caratteristici del luogo con eccezione delle colture orticole negli spazi dove sono praticate alla data di entrata in vigore della presente legge; m) accendere fuochi liberi all' aperto; n) abbandonare rifiuti di qualsiai tipo ed in qualsiasi entita'; o) esercitare la caccia; p) accedere nel periodo dal 1o marzo al 31 maggio se non per lo svolgimento di studi previsti dal programma di cui all' articolo 4 lettera b) nella parte dell' isola individuata con apposito segno grafico nella planimetria allegata;
q) asportare o danneggiare rocce fiori piante animali; r) transitare con mezzi motorizzati fuori dalla strada di collegamento esistente tra il porto e la vetta ed utilizzare su tale strada mezzi di trasporto meccanici a benzina o diesel.
ARTICOLO 8
Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli
1. la delimitazione territoriale di cui all' articolo 2 nonche' le previsioni e le prescrizioni di cui all' articolo 7 sono immediatamente operanti e sostituiscono quelle ventualmente difformi contenute nei vigenti strumenti urbanistici costituendone variante a tutti gli effetti.
ARTICOLO 9
Sanzioni
1. L' accertamento e la contestazione delle violazioni dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge comportano l' immediata cessazione dell' attivita' vietata la restituzione in pristino in conformita' alle prescrizioni formulate dal Comune di Albenga e l' applicazione delle seguenti sanzioni ammini strative pecuniarie: a) da lire 50.000 a lire 500.000 per l' accesso non consentito; b) da lire 50.000 a lire 500.000 per il transito fuori della strada carrozzabile con mezzi motorizzati o per l' utilizzo di mezzi di trasporto meccanici a benzina o diesel; c) da lire 50.000 a lire 500.000 per l' abbandono di rifiuti; d) da lire 50.000 a lire 500.000 per l' utilizzo di lampade a mercurio o colorate; e) da lire 50.000 a lire 500.000 per l' introduzione di ogni esemplare di piante o animale non caratteristico del luogo; f) da lire 50.000 a lire 500.000 per l' asportazione o il danneggiamento di rocce fiori piante o animali; g) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessata da discarica di terra o di materiale di risulta; h) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l' accensione di fuochi liberi all' aperto; i) da lire 1.000.000 alire 10.000.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno smossa o sbancata o ricoperta nonche' occupata da costruzioni manufatti strade e sentieri non ammessi; l) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l' installazione all' aperto di impianti di amplificazione o di illuminazione non consentiti. 2. Per la violazione del divieto di caccia si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia. 3. L' obbligo di ripristino previsto dal primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio del parco. A tal fine l' autorita' amministrativa competente e' tenuta a comunicare al Comune l' avvenuta comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie; nel caso in cui l' autorita' amministrativa competente possa prescrivere anche il ripristino e' tenuta a sentire in merito il Comune.
Qualora i soggetti tenuti al ripristino non vi ottemperino il Comune previa diffida adotta le misure necessarie per l' esecuzione d' ufficio e provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e dell' esecuzione d' ufficio rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l' importo con le modalita' previste dal rd 10 aprile 1910 n. 639.
ARTICOLO 10
Vigilanza
1. Il Comune di Albenga provvede alla vigilanza per l' applicazione della presente legge ed esercita le funzioni concernenti l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 9 alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 << Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati delegati o subdelegati >>. 2. All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni ivi compresa la notifica procedono i soggetti indicati dall' articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonche' il Corpo forestale dello Stato. 3. La vigilanza in materia urbanistico - edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa; in particolare il Sindaco e' tenuto ad esercitare i poteri di cui al capo I della legge 28 febbraio 1985 n. 47 << Norme in materia di controllo dell' attivita' urbanistico - edilizia sanzioni recupero e sanatoria delle opere abusive >> anche con riferimento ai vincoli ai limiti ed ai divieti previsti dalla presente legge. 4. Gli organi incaricati della vigilanza ai sensi della presente legge qualora constatino la violazione di norme la cui osservanza e' demandata ad altri enti od organismi provvedono ad informarne tempestivamente l' ente o l' organismo competente.
ARTICOLO 11
Norma finanziaria
ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 1
1. Agli oneri derivanti alla Regione dalla attuazione della presente legge si provvede mediante:
ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 2
1. Agli oneri derivanti alla Regione dalla attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzazione di quota pari a lire 10.000.000 in termini di competenza del << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1988 e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1989 del capitolo 2560 << Contributi per le spese correnti connesse ai programmi per il Parco naturale regionale dell' isola Gallinara >> con lo stanziamento di lire 10.000.000 in termini di competenza;
OMISSIS
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 26 aprile 1989
ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 3
1. Agli oneri derivanti alla Regione dalla attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) utilizzazione di quota pari a lire 50.000.000 in termini di competenza del << Fondo occorrente per far feonte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corco concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1988 e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della sepsa del bilancio per l' anno finanziario 1989 del capitolo 2561 << Contributi in conto capitale per l' attuazione dei programmi per il Parco naturale regionale dell' isola Gallinara >> con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 26 aprile 1989
ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 4
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 26 aprile 1989 |