Apnea Team Torino| Pesca Subacquea Regolamentazioni Italiane |
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Legislatura 14º - Disegno di legge N. 1650Art. 1. (Norme generali sulla pesca subacquea sportiva) 1. La pesca subacquea sportiva è esercitata a scopo ricreativo ed agonistico ed è consentita soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. 2. Per apparecchi ausiliari di respirazione non si intendono eventuali dispositivi di sicurezza per l'apneista, anche se prevedono l'utilizzo di aria, gas o miscele di gas compressi. Tali dispositivi rientrano nella categoria delle apparecchiature illecite se utilizzati in concreto per pescare. a) il termine pescatore subacqueo indica una persona immersa, che ha la disponibilità di uno o più fucili subacquei, carichi o scarichi, o di una o più fiocine a mano; b) il termine esercizio della pesca subacquea indica l'attività concreta di esplorazione e ricerca di prede da parte di uno o più pescatori subacquei dotati di fucile subacqueo carico o di fiocina a mano. 10. Ai fini della determinazione della taglia minima del pescato in relazione alle specie pescabili e a quelle la cui pesca è proibita, si applica il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni. 11. Le disposizioni della presente legge si applicano alla pesca subacquea professionale soltanto in quanto compatibili ed in quanto la materia non sia regolata da specifiche disposizioni di legge o regolamentari. Art. 2.
(Modalità di esercizio della pesca subacquea) 1. La pesca subacquea sportiva può essere praticata da mezzi nautici o partendo da terra. 2. L'esercizio della pesca subacquea è espressamente consentito, senza limitazioni di distanza dalla costa: a) in ogni caso in cui non vi siano in concreto bagnanti in acqua; b) lungo gli antemurali dei porti, ove questi non siano zona di intenso traffico nautico, sulla base delle indicazioni del compartimento marittimo competente per il territorio; Art. 3. (Apparecchi ausiliari di respirazione) 1. L'uso di apparecchi ausiliari di respirazione è consentito durante le attività di pesca subacquea solo per finalità diverse dalla pesca ed a soggetti diversi da chi pratica la pesca. 2. è vietato il trasporto contemporaneo, sullo stesso mezzo nautico, di apparecchi ausiliari di respirazione e fucili subacquei. Art. 4. (Norme di sicurezza per il pescatore subacqueo) 1. Al pescatore subacqueo è proibito farsi trainare da un'imbarcazione o da uno scooter subacqueo (anche elettrico) quando detiene un fucile subacqueo, anche se scarico. 2. Al pescatore subacqueo è consentito, a solo scopo esplorativo, farsi trainare da uno scooter subacqueo (anche elettrico). In questo caso deve essere dotato di un galleggiante supplementare recante la bandiera di segnalazione di cui al'articolo 6, comma 1. Il fucile o i fucili in dotazione devono essere posizionati presso il suddetto galleggiante. Art. 5.
(Età minima del pescatore subacqueo) 1. La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici. 2. La pesca subacquea sportiva è consentita ai maggiori di anni quattordici solamente se accompagnati e strettamente sorvegliati da un adulto. Art. 6. (Obblighi di segnalazione e di distanza dai pescatori subacquei) 1. Il pescatore subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con banda diagonale bianca, di dimensioni non inferiori a centimetri diciotto per diciotto e il cui lato superiore si trovi a non meno di trenta centimetri dallì'acqua. 2. Nelle aree geografiche in cui il traffico nautico è particolarmente intenso, l'autorità competente per il territorio può emettere ordinanze in cui si obbligano i pescatori subacquei ad essere dotati di un galleggiante con bandiera di segnalazione a testa, in modo da rendere più agevole, da parte dei diportisti, la loro identificazione in acqua. Tale obbligo non sussiste in caso di presenza della barca appoggio, di cui al comma 4. Art. 7. (Divieti di pesca subacquea) 1. L'esercizio della pesca subacquea è vietato: a) a distanza inferiore a cinquanta metri da qualsiasi bagnante, indipendentemente dalla distanza dalle spiagge; l'obbligo non sussiste nel caso in cui il bagnante ed il pescatore subacqueo siano entrambi consenzienti alla riduzione della distanza di sicurezza; 2. L'esercizio della pesca subacquea in violazione dei divieti di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 500. Art. 8. (Delimitazione delle aree marine protette) 1. Le aree marine entro le quali è regolamentata la pesca sportiva devono essere individuabili sia da terra sia dal mare con mezzi e strumenti di segnalazione internazionalmente riconosciuti ed idonee tabellazioni. 2. Fino a quando le aree non sono segnalate il divieto di pesca è inefficace. Art. 9. (Regolamenti di attuazione ed esecuzione ed ordinanze locali) 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio provvede ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti contenenti le norme eventualmente necessarie per l'attuazione e l'esecuzione della presente legge. 2. Gli organi istituzionali, anche periferici, dello Stato e di altri enti pubblici, ivi compresi i soggetti gestori di parchi e riserve marine, nel caso in cui emanino provvedimenti in materia di pesca sportiva, devono applicare alla pesca subacquea sportiva le medesime autorizzazioni, prescrizioni, limitazioni e divieti usati nei confronti delle altre forme di pesca sportiva. Art. 10. (Competenze sulle sanzioni) 1. Al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate ai minori di anni diciotto sono solidalmente obbligati gli esercenti della potestà parentale. 2. Ai fini dell'accertamento, contestazione, irrogazione, applicazione e riscossione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Art. 11. (Accertamenti) 1. A richiesta dell'autorità accertatrice, devono essere consentite ispezioni anche nei natanti. Chi non consente o impedisce ispezioni è punito, salvo che il fatto costituisca anche altra violazione o reato, con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000. 2. Nel caso in cui il pescatore subacqueo, all'atto delle ispezioni e dei controlli da parte dell'autorità accertatrice, non sia munito di documenti di identità , può presentarli entro dieci giorni presso una qualsiasi sede della medesima autorità o del'Arma dei carabinieri. Art. 12. (Abrogazione di norme) 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 15, comma 1, lettere a) e b), e 18 della legge 14 luglio 1965, n. 963; b) gli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 1º giugno 1987, n. 249; |